Possono fruire dell’incentivo c.d. giovani genitori previsto dal DM 19/11/2010 anche gli studi professionali dato che il concetto di impresa privata deve essere interpretato in modo estensivo e non letterale come definito dal codice civile.

E’ questa la risposta che il Ministero del lavoro ha reso con l’interpello 20/05/2016 n.16 al Consiglio nazionale dell’Ordine dei CDL.

Il Ministero del lavoro, tenuto conto da un lato che la finalità della norma è quella di assicurare occupazione stabile ai soggetti che hanno un’età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi e dall’altro lato che l’ordinamento comunitario ha una propria definizione di impresa, ritiene che la locuzione “imprese private” contenuta nel decreto del 2010 vada intesa in senso ampio includendovi qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo conseguentemente anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell’incentivo giovani genitori.

Questa interpretazione trova conforto anche in diverse pronunce del Consiglio di Stato (sent. n. 01108/2015 e 3897/2009) che ha riconosciuto come la definizione di imprenditore di derivazione comunitaria differisca da quella desumibile dal nostro codice civile evidenziando, con riferimento a quest’ultima, profili di discriminazione nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavoro presso di loro.