Incentivo all'esodo possibile solo se il datore presenta una fideiussione bancaria
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 24 del 19 giugno 2013, ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni, introdotte dalla L. 92/2012 (art. 4, commi da 1 a 7ter), volte a facilitare l’uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
In particolare, la norma citata prevede tre diversi modi in cui il datore di lavoro può impegnarsi a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all’Inps al contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento:
- Incentivo all’esodo mediante accordo aziendale. Tale accordo, anche nel caso in cui individui, in via diretta o indiretta, i lavoratori coinvolti, assume valore vincolante nei confronti dei singoli dipendenti solo a seguito dell’accettazione da parte dei medesimi;
- Accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della L. 223/1991 (procedure di licenziamento collettivo). A seguito dell’accordo, la procedura di licenziamento collettivo procederà secondo il suo iter naturale con l’unica differenza che il licenziamento darà luogo in tal caso non alla mobilità, bensì alla corresponsione della prestazione di importo pari al trattamento di pensione fino a quel momento maturato. Per questa fattispecie è, inoltre, previsto che il datore di lavoro possa procedere al recupero delle somme corrisposte, in apertura della procedura di mobilità, a titolo di anticipazione del contributo stesso;
- Accordo intervenuto nell’ambito di un processo di riduzione del personale dirigente.
Per ciò che concerne i requisiti, il Ministero precisa che la disciplina in esame si applica ai datori di lavoro che impieghino, mediamente, più di quindici dipendenti (non rileva la qualità di impresa del datore di lavoro, potendo interessare anche i datori di lavoro che non rivestano tale qualità). La media è calcolata con riferimento al semestre precedente la data di stipula dell’accordo e vanno computati i dipendenti di qualunque qualifica, con l’esclusione degli apprendisti, dei lavoratori con contratto di inserimento lavorativo o con contratto di reinserimento.
In riferimento ai lavoratori, invece, si richiede che questi raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
Le gestioni pensionistiche interessate dalla norma sono quelle a carico dell’Inps (ivi comprese quelle confluite a seguito della incorporazione di Inpdap ed Enpals), nonché le forme sostitutive dell’AGO, gestite da enti privati o privatizzati.
Da ultimo, si evidenzia che, allo scopo di dare efficacia all’accordo di incentivo all’esodo, il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’Inps, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
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