L'INPGI, con la delibera 125/2004 (approvata dal Ministero del lavoro con il comunicato del 9/10/2004), al fine di favorire il ritorno in redazione dei giornalisti disoccupati o cassaintegrati, ha previsto la possibilità di concedere uno sconto contributivo alle aziende editoriali, in regola con il versamento della contribuzione corrente, che assumeranno entro il 12 luglio 2005 con contratto a termine della durata di un anno giornalisti iscritti nelle liste di disoccupazione e CIGS tenute a cura della FNSI e della FIEG. L'agevolazione consiste nel versamento a carico dell'azienda del contributo apprendisti (art.8, c.2, L. 223/91) nella misura del 2,27 euro settimanali, oltre alla contribuzione per assicurazioni infortuni, il contributo di solidarietà e se dovuta la contribuzione per il fondo di previdenza integrativo. Rimane invece immutata la quota a carico giornalista, che dovrà pertanto essere versata per intero, ossia nella misura dell'8,69%. Lo sgravio viene riconosciuto per tutta la durata del contratto a termine (un anno) e potrà essere concesso per ulteriori 12 mesi nel caso in cui l'azienda provveda a trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il numero massimo di contratti a tempo determinato che le aziende editoriali potranno stipulare è pari al 10% dei giornalisti professionisti e praticanti in forza presso la stessa azienda con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Per le aziende che promuovono nuove iniziative editoriali, il beneficio contributivo viene concesso per 24 mesi però le nuove assunzioni di giornalisti disoccupati o cassaintegrati devono avvenire con contratto a tempo indeterminato fin dal primo girono. Il numero massimo di assunzioni non può essere superiore in questo caso al 40% dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato assunti presso le aziende interessate in regola con il versamento dei contributi. Questo beneficio può essere cumulato con quello previsto per le assunzioni a tempo determinato. Le eventuali frazioni di unità determinate dall'applicazione delle predette percentuali devono essere arrotondate all'unità intera (si ritiene per eccesso se la frazione è superiore allo 0,5 o per difetto se inferiore). L'INPGI ricorda anche che i benefici concessi con le assunzioni a tempo determinato possono essere cumulate con altre previste dal CNL giornalistico (art.4, lett.b)). Infine si ricorda che le aziende possono usufruire del beneficio contributivo soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'INPGI. Pertanto i datori di lavoro devono contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro comunicare all'Istituto previdenziale l'assunzione effettuata allegando il certificato di iscrizione alle liste di disoccupazione Fieg-Fnsi rilasciato da non oltre 3 mesi, la copia del contratto o la lettera di assunzione e una dichiarazione con la quale si attesta il numero dei giornalisti professionisti e praticanti in forza nell'azienda. Per facilitare l'iter l'INPGI considera valida la trasmissione dei predetti documenti anche via Fax ai nn. 06-8578264 e 06-8578242.