L’INPS, con il messaggio 07/08/2013 n. 12850, ha precisato che i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, una volta ammessi all’incentivo previsto dall’art.4, cc 8-11 L. 92/2012, dovranno utilizzare il codice autorizzazione “55” per tutte le diverse tipologie di lavoratori agevolati.

Il beneficio contributivo è infatti riconosciuto per l’assunzione di: uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”; donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

In merito ai periodi di spettanza dell’agevolazione compresi tra gennaio e luglio 2013, i datori di lavoro, unitamente al recupero della differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata (codice L431), provvederanno alla restituzione della percentuale riferita alle misure compensative non più spettanti in relazione alla minore contribuzione versata.

A tal fine, dovranno essere utilizzati i consueti codici di restituzione “M120” – “M121” –“M123” e “M124”. L’importo da restituire dovrà essere valorizzato, secondo le modalità note, nell’elementopresente all’interno di,,,,. Il recupero così come le suddette operazioni di restituzione dovranno essere effettuati entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.

L’INPS coglie l’occasione anche per corregge un errore riportato nella circolare 111/2013 emanata lo scorso mese sullo stesso argomento. In particolare l’Istituto previdenziale aveva esaminato il caso in cui, dopo una prima assunzione a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi, viene effettuata con soluzione di continuità, una nuova assunzione agevolata a tempo determinato, e interviene una trasformazione a tempo indeterminato. In questo caso il residuo incentivo connesso alla trasformazione non spetta, se il lavoratore ha maturato, al momento della trasformazione, un diritto di precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.

Adesso con il messaggio 12850/2013 viene chiarito che l’incentivo è escluso in caso di trasformazione a tempo indeterminato solo se è stato svolto complessivamente un periodo di lavoro a tempo determinato superiore a 6 mesi e non anche quando tale periodo è pari a 6 mesi, come erroneamente riportato nel secondo esempio della circolare 111/2013.