Incentivi all'esodo e trattamento tributario
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 20 del 26 giugno 2012, ha fornito importanti precisazioni in merito al trattamento tributario delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a titolo di incentivo all'esodo volontario dei lavoratori dipendenti, in virtù delle numerose modifiche intervenute nel tempo.
L'incentivo all'esodo è una somma aggiuntiva, rispetto alle normali competenze spettanti, offerta al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, a titolo di corrispettivo per esodo volontario. Se la giurisprudenza ammette, con orientamento pressoché costante (Corte di Cassazione n. 4811/1999, n. 4910/2005, n. 9049/2005), che le somme concesse a titolo di incentivo all'esodo possano essere concordate anche a titolo individuale (non dovendo essere necessariamente concordate in occasione di un accordo collettivo), il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, ha definito il concetto di "esodo", ritenendo, al punto 8.2, che "in linea di principio, sia necessario che l'offerta del datore di lavoro a corrispondere maggiori somme, in funzione di detta cessazione anticipata, debba essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla norma, anche se poi di fatto venga utilizzata da uno soltanto dei destinatari dell'offerta...".
La disciplina fiscale si esaurisce, attualmente, nel comma 2 dell'articolo 19 del Tuir; tuttavia, precedentemente, vigeva (nel comma 4-bis del medesimo articolo) anche una misura fiscale di favore, poi abrogata, ma che ha dato vita ad un vasto contenzioso.
Il comma 2 dell'articolo 19 (ex articolo 17) del Tuir stabilisce le modalità di tassazione delle "altre indennità e somme" indicate nell'articolo 17 (ex articolo 16), comma 1, lettera a), dello stesso Tuir, cioè le indennità e somme:
- percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro;
- erogate, anch'esse una tantum, a titolo definitivo in relazione alla cessazione del rapporto che intercorre fra il soggetto erogante e il beneficiario in base ad un presupposto che non è connesso alla cessazione del rapporto di lavoro generatore di TFR.
In particolare, il citato comma 2 prevede che le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro debbano essere tassate con l'aliquota utile per il calcolo dell'imposta sul TFR.
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