Incentivi all’occupazione fruibili anche per le assunzioni effettuate fino a giugno 2022
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 26/01/2022 n.403, ha reso noto che a seguito della proroga del Temporary framework al 30 giugno 2022, l’esonero per l’occupazione giovanile, quello per l’occupazione femminile e la c.d. Decontribuzione SUD potranno essere fruiti anche per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine che si verificheranno nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022.
Detti esoneri infatti possono essere fruiti nei limiti e alle condizioni individuate dal c.d. Temporary framework e quindi soggetti all’autorizzazione della Commissione europea.
Con la sesta modifica del Temporary framework sono anche stati innalzati i massimali degli aiuti temporanei:
- 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.
Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.
Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) si precisa che, anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).
Infine, precisa l’INPS, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, si precisa che, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro.
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