L’INAIL, con la circolare n. 7 dell’11 marzo 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi previsti dal DL 9/2020.

In particolare, si ricorda che, nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1.3.2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo'), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto (2.3.2020) e fino al 30.4.2020: (…) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020. Non si fa luogo al rimborso (…) dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Allo scopo, l’INAIL ha chiarito che non risultano versamenti per l’assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata ricadente nei periodi di applicazione della sospensione previsti dalla norma, vale adire dal 23.2.2020 al 30.4.2020 per i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale alla data del 23.2.2020 nei Comuni sopra indicati e dal 2.3.2020 al 30.4.2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale alla data del 2.3.2020 nel territorio dello Stato. Infatti: a) il versamento del premio di autoliquidazione 2019/2020 (per le polizze dipendenti e le polizze artigiane) in unica soluzione e per la prima rata è scaduto il 17.2.2020, in data quindi antecedente sia al 23.2.2020 che al 2.3.2020; b) sono del pari già scaduti in data antecedente al 23.2.2020 anche i premi speciali relativi ai frantoi per la campagna olearia 2019/2020, i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958 e i premi speciali per gli alunni delle scuole non statali; c) per quanto riguarda i premi speciali unitari relativi a facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto e i premi speciali unitari per la piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari, non risultano rispettivamente cooperative e pescatori autonomi con posizioni assicurative territoriali ubicate nei Comuni sopra indicati.

In merito ai versamenti scaduti, si ricorda che la sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti rispettivamente il 23.2.2020 e il 2.3.2020; pertanto, in tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l'invito a regolarizzare di cui all’art. 4 del DM 30.1.2015.

Per quanto riguarda le rateazioni, rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 23.2.2020 ovvero dal 2.3.2020 al 30.4.2020.

Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30.4.2020.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi di presentazione delle denunce retributive, la sospensione si applica soltanto al termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020 che quest’anno è scaduto il 2.3.2020, data dalla quale è anche entrato in vigore il DL 9/2020. I soggetti assicuranti che non hanno trasmesso la dichiarazione delle retribuzioni entro il 2.3.2020 possono, quindi, usufruire della sospensione. Allo scopo, devono trasmettere, entro il 15.5.2020 tramite PEC alla Sede Inail competente, apposita domanda di sospensione e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile sul sito istituzionale www.inail.it –servizi online–autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui agli articoli 5, c. 1, e 8, c. 1, lett. b) del DL 9/2020, si applica anche con riferimento alla presentazione delle domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2020.

I soggetti assicuranti che non hanno presentato la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione entro il 2.3.2020 possono, quindi, usufruire della sospensione dei termini prevista dall’art. 5, c. 1, del DL 9/2020, fino al 30 aprile se gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati realizzati nell’anno 2019, con riferimento a una posizione assicurativa attiva nei Comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1.3.2020.

Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e di tour operator che non hanno presentato la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione entro il 2.3.2020 possono usufruire della sospensione dei termini di cui all’art. 8, c. 1, lett. b) del citato DL 9/2020, fino al 30 aprile, se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva nel territorio dello Stato e classificati ai fini ATECO in uno dei codici indicati nella circolare 7/2020.

A partire dal 1° maggio sarà reso nuovamente disponibile il servizio online “Riduzione per prevenzione” che consentirà agli interessati di inoltrare entro il 15.5.2020 telematicamente la domanda di riduzione in argomento, unitamente alla documentazione probante gli interventi realizzati e alla domanda di sospensione dei termini degli adempimenti Inail.

Infine, per tutte le imprese del territorio nazionale che hanno presentato la domanda di riduzione per prevenzione entro il termine del 2 marzo con allegata la dichiarazione dell’impresa di “versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati”, la documentazione probante integrativa dovrà essere prodotta, telematicamente, entro termine del 15.5.2020.