L'INAIL, con la nota del 31/07/2003, fa seguito alla precedente lettera del 18/07/2003 in merito alle sanzioni civili per ritardato pagamento dei premi.
In particolare per quanto riguarda gli interessi di mora è stato indicato un tasso pari al 2,75% con decorrenza 1/07/2003.
Inoltre l'INAIL ha chiarito che la modifica normativa non ha riflessi sul regime sanzionatorio degli enti previdenziali perché la misura degli interessi di mora da applicare ai debiti contributivi viene fissata con un apposito decreto ministeriale.
Pertanto in attesa del provvedimento ministeriale il tasso per gli interessi di mora resta invariato all' 8,40%.