L'INAIL, con la circolare 27/02/2007 n.7, ha fornito alcune precisazioni in merito alle retribuzioni covnenzionali per l'anno 2007 fissate con decreto ministeriale 19/01/2007 per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento: - Paesi appartenenti all'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia). A decorrere dal 1° maggio 2004 - Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia 4, Ungheria. A decorrere dal 1° gennaio 2007 - Bulgaria, Romania. - Paesi ai quali si applica la normativa comunitaria ( Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera). - Paesi con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Provincia dell'Ontario; Provincia del Quebec), Capoverde, Croazia, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia compreso il Kossovo), Principato di Monaco, . San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela. Infine conclude l'INAIL per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.