L’INAIL, con circolare n. 6 del 26 febbraio, ha fornito istruzioni operative per l’applicazione delle modifiche al Regolamento per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro adottato con la determina presidenziale n. 527 dello scorso 19 dicembre.

La circolare chiarisce le finalità dell’intervento di revisione operato dal Regolamento, che si concretizzano principalmente in una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei finanziamenti destinati a sostenere ciascun progetto di reinserimento personalizzato e nella semplificazione della procedura e degli adempimenti a carico del datore di lavoro.

Nello specifico, il nuovo Regolamento ha confermato il tetto di 150mila euro del contributo a fondo perduto erogabile dall’Inail per ciascun progetto personalizzato, ma ha eliminato il frazionamento dell’importo complessivo in distinte voci di spesa, lasciando invariato soltanto il limite di 15mila euro fissato per gli interventi di formazione. I restanti 135mila euro potranno quindi essere utilizzati sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

Un’altra novità è quella che prevede la possibilità per il datore di lavoro di presentare un piano esecutivo contenente costi superiori ai tetti massimi di spesa fissati dalle disposizioni regolamentari, fermo restando che le somme eccedenti rimangono a suo carico. Con le nuove disposizioni, inoltre, il datore di lavoro potrà anche presentare di sua iniziativa progetti di reinserimento condivisi con il lavoratore, che saranno successivamente valutati dall’équipe multidisciplinare di primo livello della sede dell’Istituto competente per domicilio del lavoratore, anche con il supporto delle consulenze tecniche Inail.

Nella sua nuova formulazione il Regolamento disciplina anche i casi in cui il datore di lavoro, per ragioni di necessità e urgenza, abbia realizzato gli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro prima di essersi rivolto all’Istituto per l’elaborazione del progetto personalizzato o l’approvazione del progetto proposto. In questi casi il rimborso potrà essere richiesto alle strutture territoriali dell’Istituto per tutti gli interventi realizzati a partire dal primo gennaio 2015, indicando le ragioni di necessità e urgenza e rendicontando le spese sostenute. Sono stati inoltre semplificati gli adempimenti a carico del datore di lavoro, che può allegare al piano esecutivo un unico preventivo per ciascun intervento, redatto nel rispetto di listini e/o tariffari vigenti, e definite nuove modalità operative per la realizzazione dei progetti di reinserimento personalizzati elaborati dalle équipe multidisciplinari Inail.

La circolare, inoltre, fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni della legge di bilancio 2019 relative al rimborso al datore di lavoro, a partire dal primo gennaio di quest’anno, del 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino al suo completamento, per un periodo comunque non superiore a un anno. L’Istituto, inoltre, contribuirà al finanziamento dell’assegno di ricollocazione rilasciato ai disabili in cerca di occupazione.