L’INAIL, con l’istruzione operativa del 12 marzo 2019, ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 per le imprese con cessazione attività rispettivamente a dicembre 2018 e a gennaio e febbraio 2019.

Per ciò che concerne, in particolare, i datori di lavoro hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019, si rileva che gli stessi non solo devono calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno, ma devono anche calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’Inail entro il 31 marzo 2019.

Per queste imprese il termine per la presentazione delle dichiarazioni 2018 è stato differito al 16 maggio 2019 così come il termine per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, che consente in particolare ai soggetti che hanno cessato o cesseranno l’attività nei primi mesi del 2019 di determinare il premio anticipato per il 2019 sul minore importo presunto.

Una volta determinata la regolazione 2018 sulla base dei tassi già comunicati per detto anno (entro dicembre del 2017) e la rata di premio anticipata 2019 in base ai tassi e alle basi di calcolo che saranno comunicati per tale anno entro il 31 marzo 2019, le imprese potranno determinare la regolazione 2019 applicando tali ultimi tassi alle retribuzioni corrisposte nel 2019 fino alla data di cessazione dell’attività.

Ne consegue che il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019 per le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio o febbraio 2019 non può avere scadenza antecedente a quella prevista per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive erogate nel 2018.