L'INAIL, con la nota 30/11/2005 n.7187, conformandosi all'attuale orientamento giurisprudenziale ha mutato la propria posizione precisando che la prescrizione (dopo tre anni e 150 giorni) del diritto alla rendita dei superstiti del lavoratore deceduto decorre dal momento in cui sia dimostrabile la conoscenza della causa lavorativa della morte del congiunto e non più dalla data del decesso. Più precisamente negli ultimi anni l'orientamento dominante giurisprudenziale è concorde nel ritenere che la fattispecie costitutiva del diritto alla rendita si realizza in capo ai familiari del lavoratore non per il solo fatto della morte del congiunto, ma è necessario che il decesso sia riconducibile a una tecnopatia, con la conseguenza che il diritto può essere fatto valere solo nel momento in cui è conosciuta o oggettivamente conoscibile la causa lavorativa che ha comportato la morte. In sostanza iniziaerà a decorrere quando il supestite ha conoscenza di questi tre fattori: - morte dell'assicurato congiunto; - assicurato affetto da malattia di origine professionale (o infortunio); - la morte è la conseguenza della malattia professionale (o dell'infortunio) Infine precisa l'INAIL queste nuove istruzioni trovano applicazione per tutti i casi futuri, per quelli in fase di istruttoria e per quelli su richiesta degli interessati che sono già stati definiti negativamente in base al precedente orientamento.