L'Inail, con nota n. 335 del 15 gennaio 2010, ha reso noto che i datori di lavoro che utilizzano un tracciato, autorizzato direttamente alla casa di software per la tenuta del Libro Unico del Lavoro, devono ricevere dall'Inail anche l'autorizzazione a vidimare in fase di stampa laser e quindi alla generazione della numerazione automatica.
Come noto, nella prima fase di attuazione delle disposizioni in tema di Libro unico del lavoro, gli utenti che per la prima volta utilizzavano la stampa laser dovevano limitarsi ad inviare una comunicazione in tal senso ad una sede dell'Istituto, al fine dell'inserimento dell'informazione in procedura GRA.
Con la presente nota, l'Inail fa sapere che per il futuro gli utenti che per la prima volta accederanno alla vidimazione in fase di stampa laser utilizzando un layout pre-autorizzato, dovranno presentare, anche tramite posta certificata, apposita richiesta di autorizzazione ad una Sede dell'Inail.
Tanto premesso, a decorrere dall'elaborazione del mese successivo alla data di autorizzazione, tutti gli Utenti che utilizzano la vidimazione in fase di stampa laser come modalità di tenuta del Libro unico del lavoro debbono indicare oltre al numero di autorizzazione dato allo specifico tracciato pre-autorizzato alla casa di software che lo produce, anche il numero e la data dell'autorizzazione alla stampa e generazione della numerazione automatica rilasciata dall'Inail all'Utente.