L'INAIL, con la circolare n. 8 del 26 febbraio 2010, ha fornito alcune precisazioni circa le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
L'accordo sui crediti previdenziali (articolo 182-ter della legge fallimentare) può essere proposto dal debitore:
a) nell'ambito del concordato preventivo, con il piano (articolo 160), che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione anche parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
b) nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall'articolo 182-bis, da stipularsi con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
In entrambi i casi, la legge fallimentare prevede l'omologazione da parte del Tribunale, che in tale fase verifica la regolarità delle procedure nonché la concreta attuabilità dell'accordo per la ristrutturazione dei debiti.
Con l'accordo il debitore può proporre sia il pagamento parziale del debito contributivo complessivo, sia il pagamento dilazionato. Per quanto riguarda l'INAIL, oggetto della proposta di accordo possono essere i crediti per premi assicurativi ed accessori, intendendosi con tale termine le sanzioni civili e gli interessi.
La proposta di accordo può comprendere:
a) i crediti assistiti da privilegio, sia iscritti a ruolo, che non iscritti a ruolo;
b) i crediti aventi natura chirografaria, sia iscritti a ruolo, che non iscritti a ruolo.
La proposta di accordo può interessare sia i crediti già oggetto di contenzioso, previa rinuncia alle controversie pendenti nell'ipotesi in cui venga approvato l'accordo transattivo, sia i crediti oggetto di rateizzazione ordinaria concessa dall'Istituto ovvero dall'Agente della riscossione.
Non possono costituire oggetto della proposta di accordo i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998 - riguardante l'INPS - e i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato.
Per quanto riguarda l'INAIL, i crediti cartolarizzati possono essere compresi nella proposta, in quanto a seguito della chiusura dell'operazione di cartolarizzazione (legge 23 dicembre 1999, n. 488), i crediti sono stati retrocessi all'Istituto.
La proposta di pagamento parziale non può essere inferiore:
- al 100% per i crediti privilegiati di cui al n. 1 dell'art. 2778 c.c., tra i quali rientrano per l'intero ammontare i premi assicurativi;
- al 40% per i crediti privilegiati di cui al n. 8 dell'art. 2778 c.c., tra i quali rientra il 50% dell'importo degli accessori dei premi;
- al 30% per i crediti chirografari, tra i quali rientra il restante 50% degli accessori.