INAIL: disponibile l’informativa per la verifica del green pass
A cura della redazione
L’INAIL, con un comunicato stampa del 18 ottobre 2021, ha informato che è disponibile l’informativa per la verifica del green pass ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).
Come noto, il D.L. 127/2021 ha esteso a tutti i lavoratori l’obbligo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde Covid-19 (Green pass), quale condizione per l’accesso nei luoghi di lavoro.
Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore pubblico e privato, a qualsiasi titolo (per esempio dipendente, autonomo, di collaborazione, somministrazione, formazione, volontariato), per accedere al luogo di lavoro (sia esso l’azienda o un altro luogo) è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, il green pass in corso di validità.
L’obbligo riguarda il personale dipendente e tutti coloro che accedono a qualunque titolo. Sono esclusi gli utenti che accedono presso i locali dell’Istituto per richiedere l’erogazione dei servizi resi dall’amministrazione e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
La verifica da parte dei soggetti incaricati si limita al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non comporta la raccolta di dati dell’interessato, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. In seguito alla verifica non è rilevato l’evento sanitario che ha generato il green pass ma le uniche informazioni evidenziate sono solo quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della certificazione: nome, cognome, data di nascita, validità del green pass.
Qualora vi fossero ragionevoli dubbi sull’identità dell’interessato, il soggetto incaricato alla verifica può richiedere l’esibizione di un documento di identità in corso di validità per accertare la corrispondenza dei dati visualizzati nella certificazione.
L'eventuale rifiuto di esibire la certificazione ovvero il documento di riconoscimento su richiesta comporta l’impossibilità di accesso o permanenza nei locali dell’Istituto. Inoltre, l’interessato sorpreso sul luogo di lavoro sprovvisto di green pass valido, è allontanato dalla sede di servizio.
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