L'INAIL, con la circolare 11/10/2005 n.44, facendo seguito al decreto ministeriale 15/07/2005 in materia di denuncia di infortunio per via telematica, ha fornito precisazioni in merito alle modalità di acquisizione del certificato medico. In particolare precisa l'Istituto assicurativo: - il datore di lavoro che ha tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica è sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico; - l'INAIL deve richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo ha già ricevuto dall'infortunato o dal medico certificatore; - il datore di lavoro al quale l'INAIL fa pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione per via telematica. Il mancato invio della denuncia di infortunio o di malattia professionale nei termini previsti dall'articolo 53 del T.U. 1124/65 costituisce un illecito "formale" (articolo 35, comma 7, della legge 689/1981).