INAIL: adempimenti dei datori di lavoro operanti nelle province dell'Emilia Romagna colpite dal sisma.
A cura della redazione

L'INAIL, con nota n. 4917 del 9 agosto 2012, aggiorna la circolare n. 28 del 15 giugno 2012 e comunica che la legge n. 122/2012, di conversione del D.L. n. 74/2012, ha modificato i termini di sospensione stabiliti originariamente dal D.L.
Le più importanti novità introdotte sono le seguenti:
- Sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali: i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti assicurativi, già sospesi fino al 30 settembre, sono stati sospesi fino al 30 novembre 2012.
- Sospensione di altri termini: l’originario termine del 31 luglio 2012, previsto all’art. 6, commi 4 e 5 del D.L. 74/2012, è stato prorogato al 31 dicembre 2012. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa nei Comuni colpiti dal sisma, si applica la sospensione dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 dei seguenti termini:
> termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto , azione ed eccezione;
> termini relativi ai processi esecutivi e relativi a procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
> termini di scadenza relativi ad ogni atto avente forza esecutiva.
L'INAIL sospende fino al 31 dicembre 2012 la notifica dei verbali di accertamento ispettivo e l’applicazione delle sanzioni amministrative. Il termine sospeso per la notifica delle sanzioni e il pagamento in misura ridotta riprenderà il 1° gennaio 2013. Fino al 31 dicembre restano inoltre sospese le attività di riscossione coattiva dei premi assicurativi svolte dagli agenti della riscossione.
- Riferimenti alla base imponibile contributiva: fino al 31 dicembre 2012 non rientrano nella computabilità del reddito da lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi ai lavoratori residenti nei Comuni indicati nell’allegato 1 al D.M. del Ministro dell’Economia del 1° giugno 2012.
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