Inadempienze contributive degli organismi di spettacolo in stato di crisi: ridotte sanzioni civili
A cura della redazione

Con messaggio n. 1 del 26/01/2009, l'ENPALS riprende quanto statuito nella Delibera Commissariale n. 13 del 29/12/2008. In particolare, l'Ente, facendo riferimento al beneficio della riduzione delle sanzioni civili già previsto dall'art. 1, comma 221, L. 662/1996, rammenta come esso si applichi agli enti non economici, enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro in stato di crisi, ammessi, ex art. 14-bis del D.L. n. 159/2007, convertito in L. 222/2007, al beneficio della regolarizzazione in forma rateale di cui all'art. 3, comma 3-bis, del D.L. n. 138/2002, convertito in L. 178/2002.
La riduzione in oggetto può essere concessa solo nelle ipotesi di omissione contributiva ex L. 388/200, art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, e verrà calcolata in riferimento al tasso di interesse vigente alla data di presentazione della relativa istanza.
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