Sulla G.U. n. 257/2016 è stata pubblicata la Legge 29/10/2016 n. 199, che è diretta a garantire una maggiore efficacia all’azione di contrasto al c.d. caporalato, introducendo significative modifiche alle disposizioni penali e prevedendo specifiche misure di supporto ai lavoratori stagionali in agricoltura.

La novità di maggior interesse è la riscrittura dell’art. 603bis del c.p. che già in precedenza puniva il caporalato. Viene riscritta la condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, sopprimendo il riferimento allo stato di necessità. Inoltre rispetto alla fattispecie previgente, è stata introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori. Infatti non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione nè il riferimento all'organizzazione   dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento.

Il nuovo testo dell’art. 603 c.p. sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno. Tale fattispecie-base del delitto di intermediazione illecita è punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato.

Vengono inoltre aggiunti al codice penale gli artt. 603 bis1 e 603 bis2 relativi rispettivamente alle attenuanti del delitto di caporalato e alla confisca obbligatoria.

In particolare, il primo articolo introduce l’ipotesi di elementi utili per il sequestro delle somme o altre utilità e precisa che l’attenuante è riconosciuta nei confronti di chiunque collabori. Viene inoltre aumentato lo sconto di pena che diventa da un terzo a due terzi in luogo da un terzo alla metà previsto dalla disciplina previgente.

Invece l’art. 603 bis2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Viene poi modificato l’art. 380 c.p.p. aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza.

Particolarmente interessante è anche l’art. 9 della L. 199/2016 che prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica  e  il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti  agricoli nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale). Tale piano deve essere predisposto congiuntamente dalle autorità coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, deve prevedere misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.

Infine l’art. 10 prevede che nel settore agricolo gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possano demandare, in tutto o in parte, la definizione del programma di riallineamento agli accordi aziendali di recepimento, a condizione che siano sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale.