Sulla G.U. n. 303/2023 è stato pubblicato il Dlgs 30 dicembre 2023 n. 216, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, che tra l’latro, riduce da 4 a 3 gli scaglioni di reddito IRPEF.

Nel dettaglio per l’anno 2024, ai fini del calcolo IRPEF, si dovranno utilizzare le seguenti nuove aliquote:

23% per i redditi fino a 28.000 euro;

35% per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

43% per i redditi oltre 50.000 euro.

La norma dispone anche l’innalzamento a 1.955 euro (rispetto ai 1.880 euro previgenti), per l’anno 2024, della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione, e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro.

Viene anche modificato, per l’anno 2024, il requisito per la corresponsione della somma a titolo di trattamento integrativo (DL 3/2020 – L. 21/2020), prevedendo che tale somma è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 (redditi di lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni e assegni equiparati), e 50, comma 1 (redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente), lettere a) (compensi percepiti da soci di cooperative), b) (indennità e compensi per incarichi), c) (borse di studio), c-bis) (incarichi e collaborazioni vari), d) (remunerazioni dei sacerdoti), h-bis) (prestazioni pensionistiche complementari) e l) (compensi dei lavoratori socialmente utili),del TUIR, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Novità si registrano anche per le addizionali regionali e comunali all’IRPEF. Infatti, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, viene differito al 15 aprile 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024.

La norma differisce al 15 maggio 2024 il termine (in luogo del 31 gennaio 2024), entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Sempre al fine di adeguarsi ai nuovi scaglioni IRPEF, i comuni per l’anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per il 2023.

Infine, per i comuni che non adottano la delibera nel rispetto del termine predetto o non la trasmettono nei termini, per l'anno 2024 l'addizionale comunale si applica sulla base delle aliquote vigenti per il 2023.

Il provvedimento dispone inoltre che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale. L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

In ogni caso nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale se, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

La norma prevede anche che al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione, non superiore al 10%, laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, donne con almeno due figli minori, donne vittime di violenza ecc.). Spetta ad un decreto interministeriale (Economia – Lavoro), da emanare entro fine gennaio 2024, l’attuazione della norma.