Rapporto di lavoro
In GU il decreto legislativo attuativo della legge Biagi
A cura della redazione
Con la pubblicazione sul S.O. n.159 alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9/10/2003 del D. Lgs. 10/09/2003 n.276 attuativo della legge delega n. 30/2003 (riforma del mercato del lavoro c.d. legge Biagi) gli strumenti che regolano il mercato del lavoro subiscono una sostanziale riforma.
Il legislatore, con l'obiettivo di aumentare i tassi di occupazione attraverso una maggior flessibilità ha messo mano, nello spirito della legge delega, sia alla regolamentazione del collocamento sia alle possibili tipologie contrattuali utilizzabili nei singoli rapporti di lavoro in funzione delle specifiche esigenze. Il provvedimento provvede a:
· affiancare al collocamento ordinario una serie di soggetti che possono essere autorizzati all'attività di somministrazione di lavoro, all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale, nonché all'attività di supporto per la ricollocazione professionale;
· sostituire la recente legge sul lavoro interinale e le vecchie disposizioni in materia di appalto di manodopera con nuove regole denominate somministrazione di lavoro;
· riformare il contratto di apprendistato, suddividendolo in tre percorsi:
- apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, per i giovani e gli adolescenti di età da 15 a 18 anni (attuazione della riforma dei cicli scolastici - L. 53/2003);
- apprendistato professionalizzante (formazione sul lavoro, acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali), per i giovani da 18 a 29 anni;
- apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (Conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario e di specializzazione tecnico superiore), per i giovani da 18 a 29 anni;
· modificare la finalità del contratto di formazione, trasformandolo in contratto di reinserimento;
· rendere più flessibile il contratto part time, mediante modifiche in materia di adempimenti, di clausole elastiche e di orario di lavoro;
· trasformare le collaborazioni coordinate e continuative in contratti a progetto con una serie di tutele fondamentali;
· istituire nuove tipologie contrattuali per la flessibilità del rapporto di lavoro: lavoro intermittente; lavoro ripartito; lavoro occasionale; lavoro accessorio;
· istituire l'istituto della certificazione dei contratti, attraverso soggetti autorizzati.
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