In Gazzetta la legge su unioni civili e convivenze di fatto
A cura della redazione
È stata pubblicata sulla G.U. n. 118 del 21 maggio 2016, la Legge n. 76 del 20 maggio u.s., riportante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze.
Il comma 17, dell’unico articolo di legge, stabilisce che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile, ovvero l’indennità di preavviso dovuta dal datore di lavoro e il trattamento di fine rapporto, devono essere corrisposte anche alla parte dell’unione civile.
Il comma 20, invece, al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile, prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, troveranno applicazione anche all’unione civile tra persone dello stesso sesso. Restano però escluse da quest’estensione le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente dal provvedimento sulle unioni civili e quelle della legge sulle adozioni (L. 184/1983), fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
Per quanto concerne le convivenze di fatto, si intendono quelle in cui due persone maggiorenni che coabitano, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. A tal riguardo merita di essere evidenziato il comma 46 che estende la disciplina dell’impresa familiare dell’art. 230bis c.c. anche ai conviventi di fatto, introducendo nel codice civile l’articolo 230-ter.
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