E' stata pubblicata sul S.O. n. 19 alla G.U. n. 31 del 7/02/2003, la legge 3 febbraio 2003, n.14 (c.d. Legge Comunitaria 2002) con la quale il Parlamento delega il governo ad adottare i decreti necessari a ratificare le direttive comunitarie. Alcune delle disposizioni in essa contenute non necessitano dell'intervento del Governo ma sono già operative dalla data di entrata in vigore della legge Comunitaria. Tra queste ultime, quelle di maggior interesse per il datore di lavoro sono essenzialmente le seguenti: Sicurezza negli ambienti di lavoro (art.7) - relativamente all'obbligo di sorveglianza sanitaria previsto dal DLgs 626/94 viene stabilito che spetta al datore di lavoro fornire a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta nel caso in cui a seguito dei risultati degli esami svolti viene evidenziata la necessità e sia impossibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. Società di lavoro interinale (art. 17) - Tra i requisiti che il c.d. Pacchetto Treu ha dettato per poter esercitare un'attività di lavoro interinale è prevista anche la prestazione di una garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di lavoro temporaneo consistente per i primi due anni, in un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; dal terzo anno solare, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni. La legge comunitaria prevede che sono esonerate da prestare la suddetta garanzia le società che hanno assolto agli obblighi fissati per le stesse finalità da una legge di un altro stato membro. CIG, mobilità e disoccupazione (art.20) - Viene delegato il Governo ad adottare entro il 22 febbraio 2004 uno o più decreti legislativi al fine di dare completa attuazione alla direttiva 98/59/CE del 20 luglio 1998 in materia di licenziamenti collettivi apportando ove necessarie le modifiche alla legge 223/91 che disciplina la materia in Italia. Lavoro notturno (art. 21) - Il legislatore italiano prevede che l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore, a meno che i contratti collettivi, anche aziendali, prevedano un orario di lavoro plurisettimanale oppure un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite e sempre salvo quanto previsto per gli apprendisti. In particolare relativamente a questi ultimi viene riconfermato il divieto di far prestare attività lavorativa al giovane dalle ore 22,00 ale ore 6,00 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici servizi. Privacy (art.26) - E' previsto che il Governo adotti un decreto legislativo per recepire la direttiva 2002/58/Ce del 12 luglio 2002 sul trattamento dei dati personali. Il Governo è inoltre impegnato ad adottare altri decreti che danno attuazione a direttive CE in materia di: violazione delle disposizioni comunitarie, prodotti fitosanitari, rifiuti pericolosi e da imballaggio, vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, alimenti ed additivi, paste alimentari fresche, medicina, farmaci del SSN e farmaci di automedicazione, dispositivi medici e presidi medico chirurgici, riconoscimento diplomi e altri titoli, servizi postali e nuovo codice della strada.