È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, il decreto legge 91/2014 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e universitaria, il rilancio e lo sviluppo   delle   imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
Tra le principali novità in materia di lavoro, si rilevano le seguenti:
- è stato previsto un incentivo (art. 5), in favore dei datori di lavoro imprenditori agricoli, per la stipulazione, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o a termine, che diano luogo ad un incremento occupazionale netto. Nel caso di contratti a tempo determinato, essi, ai fini in esame, devono: avere durata almeno triennale; garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno; essere redatti in forma scritta. L'incentivo è relativo alle ipotesi in cui i lavoratori in esame siano di età compresa tra i 18 e i 35 anni e rientrino in una delle seguenti condizioni: siano privi da almeno 6 mesi di un impiego regolarmente retribuito; siano privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
L’importo dell’incentivo è pari 1/3 della retribuzione lorda (imponibile ai fini della contribuzione previdenziale), per un periodo complessivo massimo di 18 mesi, ed è riconosciuto - esclusivamente mediante compensazione con i contributi previdenziali dovuti - secondo i seguenti criteri: per i contratti a termine, le quote del beneficio, ciascuna pari a 6 mensilità, spettano a decorrere dal completamento, rispettivamente, del primo, del secondo e del terzo anno di assunzione; per i contratti a tempo indeterminato, l'intero incentivo, pari a 18 mensilità, spetta a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.
Per la misura di incentivo in esame si applicano le norme generali in materia di incentivi all’assunzione, relative, soprattutto, a fattispecie di esclusione del beneficio di cui all'art. 4, commi 12, 13 e 15, della L. 92/2012.
A decorrere dalla prima data utile per la presentazione della domanda per il beneficio in esame, con riferimento alle assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato, non trova più applicazione la misura di incentivo prevista per la generalità dei datori di lavoro e relativa alla stipulazione - entro il 30 giugno 2015 - di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e che diano luogo ad un incremento occupazionale netto (art. 1, DL 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 99/2013 e successive modificazioni); sono fatte salve le domande presentate, per quest'ultimo beneficio, prima della suddetta data;
- è istituita (art. 6), presso l'INPS, una Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare, su istanza, le imprese agricole che siano in possesso di determinati requisiti di regolarità sotto il profilo lavoristico, previdenziale e tributario.
Requisiti di regolarità sono i seguenti: non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale nonché in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; non essere stati destinatari, negli ultimi 3 anni, di sanzioni amministrative definitive per illeciti nelle materie suddette; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
- a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO è attribuito un credito d'imposta (art. 18) nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti.