In Gazzetta il Decreto Semplificazioni
A cura della redazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 (S.O. n. 27), il DL n. 5 del 9.2.2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (in vigore a decorrere dal 10 febbraio u.s.).
Tra le disposizioni che riguardano la materia del lavoro, si ricordano le seguenti:
- Art. 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese. Le amministrazioni pubbliche devono pubblicare, sul loro sito istituzionale e su quello www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese in relazione alla dimensione ed al settore, indicando i criteri e le modalità di svolgimento.
Il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti volti a razionalizzare e coordinare i controlli sulle imprese;
- Art. 15 – Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza. A decorrere dall’1.4.2012, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità viene suddivisa tra ASL e Direzione Territoriale del Lavoro (modificato, in parte, l’art. 17 del D.Lgs. 151/2001).
In sostanza, l’ASL provvederà a rilasciare l’autorizzazione per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) procederà, invece, quando esistano condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ovvero quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo la previsione contenuta negli artt. 7 (lavori vietati) e 12 (valutazione dei rischi);
- Art. 16 - Misure concernenti i pagamenti in favore dell’INPS e verifiche sulle prestazioni sociali.
Dall’1.5.2012, ad esempio, tutti i pagamenti ed i versamenti delle somme dovute, a qualsiasi titolo, all’INPS dovranno essere effettuati solo con strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte ex art. 4 della L. 122/2010;
- Art. 17 – Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori ExtraUE. Ridotti gli oneri amministrativi connessi alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato per lavoratori stranieri extra comunitari;
- Art. 19 - Semplificazione in materia di libro unico del lavoro. Forniti chiarimenti sulle nozioni di omessa ed infedele registrazione. Per l’omessa registrazione, occorre far riferimento alle scritturazioni “complessivamente omesse” e non a ciascun singolo dato del quale manchi la registrazione (sotto l’aspetto sanzionatorio va, dunque, considerata un’unica violazione che fa riferimento a tutte quelle che sono tra loro connesse).
Nel caso di infedele registrazione da cui emerga una volontà commissiva del trasgressore, vanno applicate tante sanzioni quante sono le registrazioni infedeli (più violazioni determinatesi anche attraverso una pluralità di azioni, pur se riferibili ad un unico disegno);
- Art. 21 – Responsabilità solidale negli appalti. Riscritto il comma 2 dell’art. 29, D.Lgs. 276/2003: in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
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