Sulla G.U. n. 235/2016 è stato pubblicato il D.lgs. 185/2016 che modifica i decreti attuativi del Jobs Act emanati lo scorso anno, tra i quali il provvedimento che rivede la disciplina delle tipologie contrattuali introducendo novità in merito al lavoro accessorio.

Più precisamente, modificando il D.lgs. 81/2015 (sulla scia della procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente), viene previsto che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione   prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

In merito agli ammortizzatori sociali (modifiche al D.lgs. 148/2015) viene previsto che i contratti di solidarietà "difensivi", possano essere trasformati in contratti di solidarietà "espansivi", al fine di favorire e ampliare l'opportunità, per le imprese, e accrescere gli organici e far entrare i giovani ricorrendo alla riduzione di orario di lavoro.

Novità si hanno anche per le imprese operanti nelle aree di crisi complessa, che potranno fruire di ulteriori 12 mesi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

E’ stata anche elevata dal 5% al 50% la percentuale delle risorse finanziarie per la cassa integrazione e la mobilità in deroga che le Regioni potranno utilizzare senza osservare i criteri dettati dal DM del 2014 al fine di affrontare le situazioni sociali più difficili.

Modifiche hanno riguardato anche la Legge 68/1999 sul collocamento obbligatorio. In particolare si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento. Inoltre si lega l’importo delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo alla misura del contributo esonerativo.

Sempre in tema di disabilità si chiarisce che per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti.

Infine è stata nuovamente rivista la disposizione contenuta nell’art. 4 della Legge 300/1970. In particolare nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si aggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato