In G.U. le tabelle Aci per l'anno 2013
A cura della redazione
Sul S.O. n. 211 alla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2012, sono state pubblicate le tabelle ACI elaborate dall’Agenzia delle Entrate, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture, motocicli e ciclomotori ai fini dell’individuazione del reddito in natura convenzionale (art. 51, c. 4, DPR 917/86, e successive modificazioni) dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi ad uso promiscuo.
Il valore annuale del fringe benefit da assoggettare a tassazione e per effetto dell’armonizzazione disposta dal D.Lgs. 314/97 a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL, per singolo veicolo, è già stato calcolato dall’ACI e riportato nelle tabelle nell’ultima colonna.
Per i nuovi veicoli che verranno eventualmente messi in commercio nel 2013, e conseguentemente non compresi nella tabella, l’ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile.
Se il valore complessivo dei fringe benefit, compreso quindi quello convenzionale derivante dall’uso promiscuo dell’auto, riconosciuto al dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro), nel corso del periodo d’imposta interessato, non eccede € 258,23, questo è escluso (art. 51, c. 3, DPR 917/86) dalla base imponibile (quindi risulterà esente sia da imposte, per il dipendente, sia da contributi per il dipendente e per l’azienda).
Nel caso in cui l’azienda fornisca gratuitamente anche il “box” (o posto macchina), il valore di quest’ultimo andrà valutato separatamente e concorrerà a formare reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) per il suo valore normale (art. 9, TUIR).
Se invece il veicolo è concesso per il solo uso personale deve essere valorizzato ai fini fiscali e contributivi, utilizzando il criterio generale del “valore normale”.
Si ricorda che la Corte di Cassazione (sentenze n. 16129 del 15-11-2002, n. 19616/2003 e n. 11644/2004) ha precisato che il controvalore in denaro dell’autovettura concessa contrattualmente (non a titolo oneroso) dal datore di lavoro al lavoratore (così come qualsiasi altro fringe benefit erogato a titolo non occasionale) deve essere computato nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (valore fringe benefit meno quanto addebitato al dipendente). L’esclusione dalla base di calcolo del TFR può essere concordata in sede di contrattazione collettiva di qualsiasi livello.
Infine non va dimenticato che, per finanziare la riforma del lavoro, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18.7.2012, la deducibilità per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta si riduce dal 90% al 70% (art. 4, c. 72, L. 92/2012, che ha modificato l’art. 164 del TUIR).
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