Sulla G.U. n. 189/2012 è stato pubblicato il DPR 7/08/2012 n.137 che, attuando l’art.3, c.5 del DL 138/2011 (convertito nella L. 148/2011), in materia di riforma degli ordinamenti professionali, ammette con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni, i titoli posseduti, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti per le prestazioni.
Il provvedimento prevede anche per il professionista l’obbligo di stipulare idonea assicurazione per i danni che può arrecare al cliente durante l’esercizio della sua attività,  compresa la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Della polizza deve poi darne notizia al cliente nel momento in cui assume l’incarico.
Per quanto riguarda i tirocini professionali, l’art. 6 del DPR 137/2012 stabilisce che gli stessi sono obbligatori soltanto se previsti dai singoli ordinamenti professionali. La durata dei tirocini non può essere superiore a 18 mesi ed i primi sei mesi possono essere svolti in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria per l’accesso alla professione.
Lo stesso tirocinio può essere svolto anche in costanza di rapporto di lavoro sia pubblico che privato purchè le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento.
Viene confermato che il tirocinio professionale inoltre non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
L’interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso alla professione, di quello svolto.  Nel caso in cui invece l’interruzione sia avvenuta per giustificato motivo, il tirocinio svolto non perde efficacia purchè la sospensione non abbia avuto una durata superiore a 9 mesi e fermo restando l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto.
Infine il DPR 137/2012 prevede anche che il professionista sia tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di quest’obbligo costituisce illecito disciplinare.