E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 262/2016, il D.lgs. 29/10/2016 n.203 (in vigore dal 24 novembre 2016) che attua la direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico/alberghiero.

Il provvedimento modifica il T.U. dell’immigrazione ed il relativo regolamento di attuazione (DPR 394/1999) al fine di rendere più semplice l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini extraUE per motivi di lavoro stagionale.

La prima modifica riguarda il comma 3-ter dell’art. 5 del D.lgs. 286/1998 relativo al permesso di soggiorno pluriennale. La nuova disposizione adesso prevede che lo straniero possa ottenere il rilascio del permesso di soggiorno pluriennale per lavoro stagionale (attraverso il decreto flussi), dimostrando semplicemente di essere venuto in Italia almeno una volta negli ultimi 5 anni per prestare lavoro stagionale. In sostanza non è più necessaria la dimostrazione di essere venuti nel nostro Paese almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale.

Il provvedimento, sostituendo integralmente l’art. 24 del D.lgs. 286/1998 sul lavoro stagionale, prevede che i settori in cui può essere prestato dal cittadino extracomunitario il lavoro stagionale, sono solo quello agricolo e quello turistico/alberghiero.

La nuova disposizione sul lavoro stagionale del T.U. immigrazione prevede anche che ai lavoratori stagionali si applichi integralmente la disciplina generale in materia di lavoro subordinato di cui all’art. 22, ad eccezione del comma 11 che esclude la revoca del permesso di soggiorno a causa della perdita del posto di lavoro e il comma 11-bis sulla trasformazione del permesso per motivi di studio in motivi di lavoro.

Altra novità riguarda la scomparsa della verifica di eventuali disponibilità, di cittadini italiani o comunitari, a ricoprire l’impiego stagionale offerto, da effettuarsi a cura del Centro per l’impiego, dopo la richiesta di rilascio del nulla osta all’ingresso allo Sportello Unico per l’immigrazione.

Il comma 9 dell’art.24 riguarda il diritto di precedenza. Mentre la previgente norma prevedeva che il diritto di precedenza si attivava a condizione che il lavoratore avesse svolto in Italia lavoro stagionale l’anno precedente, il nuovo testo l’ammette anche in caso di almeno un ingresso per lavoro stagionale nei 5 anni precedenti. In questo caso al lavoratore viene riconosciuto un diritto di precedenza presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Se il nulla osta o il permesso di soggiorno vengono revocati per uno dei motivi predetti dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a versare al lavoratore un’indennità che verrà calcolata tenendo conto delle retribuzioni previste dal CCNL applicato e non corrisposte.

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato potrà essere richiesta dopo un periodo di lavoro stagionale di almeno 3 mesi, in luogo dell’aver svolto nell’anno precedente attività di lavoro stagionale, previsto dalla previgente disciplina.

Si segnala inoltre che l’art. 24 del T.U. immigrazione non trova applicazione nei confronti: degli stranieri che al momento della domanda risiedono in uno Stato membro, dei lavoratori impiegati da imprese stabilite in uno Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi, compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un’impresa stabilita in uno Stato membro nell’ambito della prestazione dei servizi, dei familiari di cittadini comunitari che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nella UE e dei cittadini che godono del diritto di libera circolazione in virtù di accordi stipulati dall’Unione Europea.