E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 188/2011 il DL 13/08/2011 n.138 meglio conosciuto come Manovra economica bis o di ferragosto, che tra i diversi interventi volti a fronteggiare lo stato di crisi economica attualmente in atto in Italia, prevede alcune misure dirette a sostenere la crescita dei livelli occupazionali.
E’ già in corso presso la competenti Commissioni in Senato, la discussione del DDL di conversione del predetto decreto legge 138/2011, la cui approvazione deve avvenire entro il 12 ottobre p.v.
In particolare le disposizioni che maggiormente interessano il mondo del lavoro sono racchiuse negli articoli da 8 a 12.
L’art. 8 della Manovra in particolare riconosce la piena capacità per i contratti collettivi a livello aziendale o territoriale sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, di realizzare specifiche intese modificative dell’attuale assetto regolatorio del diritto del lavoro purchè finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
L’art. 9 modifica l’art. 5 della L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone disabili consentendo che gli obblighi di assunzione possano essere rispettati a livello nazionale. I datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo potranno assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.
L’articolo 10, al fine di promuovere il lavoro di qualità, riconosce ai fondi interprofessionali per la formazione continua la possibilità di promuovere azioni di formazione per gli apprendisti e per i lavoratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto. Attuando gli impegni contenuti nella intesa con Regioni e Parti sociali del 27 ottobre 2010 e in coerenza con la recente riforma dell’apprendistato che si muove nell’ottica della massima occupabilità dei giovani, l’articolo 11 detta invece una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari con l’obiettivo di contrastare gli abusi e l’utilizzo distorto di un importante strumento che, se bene impiegato, può consentire di agevolare la transizione dalla scuola al lavoro. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non potranno avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e potranno essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
L’articolo 12 del decreto, infine, introduce nel Codice Penale il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro secondo cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, potrà essere punito, oltre che con pene accessorie, con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.