In G.U. la manovra economica d'estate
A cura della redazione
E' stato pubblicato sul S.O. n. 152 alla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria".
Il decreto legge è entrato in vigore il 25 giugno 2008, ma per l'operatività di alcune disposizioni occorrerà attendere il 1' gennaio 2009 oppure l'emanazione dei previsti decreti attuativi.
Di seguito segnaliamo quali sono le principali novità in materia di lavoro e previdenza contenuti nel decreto legge in esame.
- Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro (art. 19): a decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima saranno totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente e non più solo a determinati requisiti come avviene con l'attuale normativa.
- Disposizioni contributive (art. 20): viene stabilito che, mediante interpretazione autentica della L. 138/1943, il pagamento diretto della malattia da parte del datore di lavoro determina l'esonero dal pagamento all'ente assistenziale; il contributo per mobilità dello 0,30% deve essere calcolato sull'imponibile contributivo; viene introdotto l'obbligo di contribuzione per la disoccupazione anche per i dipendenti di aziende pubbliche, aziende esercenti pubblici servizi e private; viene altresì disposta, con decorrenza 25.6.2008, l'unificazione delle controversie in materia contributiva;
- Modifiche al contratto a termine (art. 21): a decorrere dal 25.6.2008 le causali tecnico, produttivo e organizzativo o sostitutivo valgono anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro, riducendo fortemente la portata del comma 01 di cui al medesimo articolo, introdotto dalla L. 247/2007, con il quale si precisava che il contratto di lavoro subordinato è di regola stipulato a tempo indeterminato; nella successione dei contratti (gestione del limite massimo, per sommatoria dei diversi contratti a termine con mansioni equivalenti, di 36 mesi) vengono fatte salve le disposizioni contrattuali che possono regolamentare quindi una diversa durata massima; anche con riferimento alla norma sul diritto di precedenza (contratti non stagionali) vengono fatte salve eventuali diverse regole contrattuali;
- Modifica al contratto c.d. accessorio (art. 22): viene ridefinito, con decorrenza 25.6.2008, il campo di applicazione, modificando le attività che possono dare vita al contratto accessorio e viene abrogato l'articolo che individuava i possibili soggetti (lavoratori) destinatari;
- Modifica al contratto di apprendistato (art. 23): viene stabilito, con decorrenza 25.6.2008: l'eliminazione della durata minima (due anni) del contratto professionalizzante (ferma restando la durata massima di 6 anni); che la formazione può essere individuata aziendalmente; che il contratto di alta formazione, può essere attivato anche con la convenzione con le università e le altre istituzioni formative e in tale contratto vengono ricompresi i dottorati di ricerca; l'abrogazione dei seguenti adempimenti: le comunicazioni previste dal DM 7/10/1999 in materia di tutor; l'obbligo delle comunicazioni periodiche alla famiglia; le comunicazioni entro 10 giorni dell'attribuzione della qualifica e al collocamento; la visita medica preventiva;
- Istituzione del libro unico del lavoro (art. 39), da attuarsi con DM, entro 30 giorni: viene previsto che i datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici, saranno tenuti ad istituire il libro unico del lavoro nel quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (a progetto e non) e gli associati in partecipazione (con apporto di lavoro). Nel nuovo libro (che sostituisce quindi i libri paga e matricola) si dovranno annotare: nome, cognome, C.F. e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative, le retribuzioni in denaro e in natura, i rimborsi spese, le trattenute fiscali e contributive, l'ANF e le prestazioni temporanee, gli straordinari e i premi, il calendario delle presenze;
- Modiche alle disposizioni del lavoro a domicilio (art. 39): dal 25.6.2008, vengono abrogate una serie di norme che dettavano obblighi di carattere documentale nel lavoro a domicilio;
- Soppressione di una serie di norme (art. 39): il provvedimento dispone, con decorrenza 25.6.2008, l'abrogazione dei seguenti adempimenti: registro imprese nel settore agricolo; la tenuta dei libri paga e matricola e la relativa maxi sanzione (per effetto dell'introduzione del libro unico del lavoro); le norme sul collocamento dello spettacolo; il modulo delle dimissioni volontarie (è abrogata tutta la legge 188/2007 che aveva introdotto l'MDV); maxi sanzione riferita al tesserino di riconoscimento;
- Contratto intermittente (art. 39): il provvedimento ripristina la regolamentazione contenuta nella Legge Biagi (che era stata abrogata dalla L. 247/2008) in materia di contratto a chiamata (intermittente);
- La tenuta dei documenti di lavoro presso i professionisti (art. 40): il decreto ha rivisto, con decorrenza 25.6.2008, le norme che regolano la tenuta e la conservazione dei libri obbligatori presso il consulente del lavoro o altro professionista abilitato.
- La comunicazione dei dati del rapporto di lavoro all'assunzione (art. 40): con decorrenza 25.6.2008, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di avvenuta assunzione inviata al centro per l'impiego.
- Libro dei lavoratori mobili (art. 40): dall'entrata in vigore delle disposizioni in materia di libro unico del lavoro, obbligo della tenuta del libro dei lavoratori mobili è assolto con l'istituzione del libro unico del lavoro.
- Denuncia telematica dei disabili(art. 40): viene previsto l'obbligo di utilizzo della via telematica per la denuncia annuale dei disabili e viene stabilito un esonero dal trasmettere la denuncia se, rispetto all'adempimento precedente, non siano intervenuti cambiamenti;
- Modifica alla disciplina delle stock option (art. 82); con riferimento alle azione assegnate ai dipendenti dal 25.6.2008, viene disposta l'eliminazione del beneficio fiscale riservato alle stock option;
- Modifiche alla normativa dei tempi di lavoro (art. 41): vengono disposte, con decorrenza 25.6.2008, una serie di modificazioni alla disciplina in materia di tempi di lavoro (di cui al D. Lgs. 66/2003), in particolare: lavoratore notturno è colui che svolge almeno 3 ore di lavoro notturno per un minimo di 80 giorni nell'anno; è considerato lavoro frazionato anche il lavoro in regime di reperibilità; lavoratore mobile è colui che svolge servizi di trasporto passeggeri e merci sia per conto proprio sia per conto terzi; il riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni; la deroga al riposo settimanale, nel lavoro a turni, vale anche al cambio di turno e non solo al cambio di squadra; le deroghe al riposo giornaliero, pause lavoro notturno e durata massima settimanale possono essere disposte anche dai contratti di secondo livello in mancanza di regolamentazione nazionale; modificate alcune sanzioni; abrogato l'obbligo di comunicare alla DPL il superamento delle 48 ore nelle singole settimane e l'esecuzione del lavoro notturno.
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