Il Parlamento nella seduta di sabato 12 novembre u.s., ha definitivamente approvato la Legge 12/11/2011 n.183 (il provvedimento che sino a qualche anno fa veniva definito Legge Finanziaria), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, contenente le misure per il 2012 volte a contrastare (per la quarta volta nel 2011) la fase economicamente negativa che sta attraversando l’Italia. Come di consueto il provvedimento si muove a 360 gradi affrontando diversi aspetti. Di seguito evidenziamo quelli che possono interessare il mondo del lavoro.

Pensioni (art.5) – A partire dal 2026 l’età minima per accedere ai trattamenti pensionistici di vecchiaia deve essere di almeno 67 anni. Se questo requisito non dovesse essere raggiunto attraverso il criterio di adeguamento alla speranza di vita e il meccanismo  delle finestre mobili spetterà ad un decreto ministeriale provvedervi così che il diritto alla pensione non scatti prima dei 67 anni di età.

Professionisti (art.10) – E’ previsto che i professionisti possano costituire società di capitali sia con soci iscritti in albi sia con soci non professionisti. Vengono inoltre abolite le tariffe minime ovvero ogni riferimento a tariffari per determinare i compensi delle prestazioni. Detti compensi dovranno essere fissati con accordo scritto tra le parti.

Apprendistato (art.22) - Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro che occupano un numero massimo di addetti pari o inferiore a 9, è riconosciuto lo sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto. Resta in ogni caso ferma l’aliquota contributiva del 10% per gli anni successivi al terzo. Sono inoltre destinati 200 milioni di euro alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Aumenti contributivi (art.22, c.1) – Viene aumentata di un punto percentuale l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS, così come l’aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche.

Contratto di inserimento (art. 22, c.3) – Al fine di promuovere l’occupazione femminile, viene modificata la disciplina del contratto di inserimento contenuta nel DLgs 276/2003. In particolare adesso detta tipologia contrattuale può essere stipulata anche con donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in un’area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree territoriali saranno individuate da un decreto ministeriale entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo. Per gli anni dal 2009 al 2012, le aree geografiche verranno individuate da un decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello delle  Finanze da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di stabilità.

Part time (art.22, c.4) – Al fine di incentivare il ricorso del contratto a tempo parziale viene soppresso l’obbligo di convalida presso la DPL della trasformazione dell’orario di lavoro da full time a part time e sono abrogate le modifiche previste dalla legge 247/2007 che subordinava la facoltà di ricorrere alle clausole flessibili ed elastiche soltanto se previsto dalla contrattazione collettiva. Queste clausole potranno quindi essere nuovamente stabilite liberamente dalle parti individuali.

Telelavoro (art.22, c.5) – E’ possibile ricorrere alla stipula del telelavoro: al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro fruendo dei benefici previsti dalla L. 53/2000; per facilitare l’inserimento dei lavoratori disabili ex lege 68/1999, anche ricorrendo alle convenzioni di integrazione lavorativa e infine per facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità.

Retribuzioni variabili (art.22, c.6) – Al fine di armonizzare il quadro normativo è previsto che la detassazione e la decontribuzione delle retribuzioni variabili siano riconosciute in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanti sindacali operanti in azienda, compresi i contratti di prossimità di cui all’accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Inoltre è previsto che per il 2012 ciascuna regione possa disporre la deduzione dalla base imponibile dell’IRAP delle somme erogate ai lavoratori sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività.

Bonus assunzioni sud (art. 22, c.8) – Al fine di accelerare la piena operatività del credito d’imposta per i nuovi assunti nel Mezzogiorno con decreto di natura non regolamentare si stabiliranno i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni interessate nonché le disposizioni di attuazione.

Incentivi alla produttività (art. 33, c.12) -  Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro. Spetterà ad un DPCM stabilire l’importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione fiscale.

Ammortizzatori sociali (art.33, c.21) -  In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali viene disposta anche per il 2012 la concessione e la proroga, anche in deroga alla normativa vigente, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

Abruzzo (art. 33, c.28) – A decorrere dal mese di gennaio 2012 riprenderà la riscossione dei tributi e dei contributi sospesi in favore dei contribuenti residenti od operanti nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. L’ammontare dovuto di ciascun tributo o contributo oggetto delle sospensioni sarà ridotto del 40% al netto dei versamenti già eseguiti.