E' stata pubblicata sul S.O. n. 195 alla GU n. 281 del 2/12/2005 la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 del Dl 203/2005 c.d. decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2006. Previdenza complementare - La riforma della previdenza complementare, approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 novembre 2005, contiene, tra le altre novità, la regolamentazione relativa al conferimento ai fondi pensione, per scelta o per modalità tacita, del TFR maturando, i cui effetti si avranno a partire dal 2008. Nonostante ciò, la legge di conversione del decreto 203/2005, conferma le disposizioni compensative, con decorrenza 2006, dei maggiori oneri che le aziende sosterranno per l'applicazione delle suddette disposizioni. Inoltre l'art. 8 del collegato prevede: - L'istituzione del fondo di garanzia, per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese che conferiscono il TFR dei propri dipendenti alle forme pensionistiche complementari, alimentato da un contributo dello Stato. Il fondo garantisce fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a titolo di conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi; - Il graduale esonero contributivo (0,12% dal 2006) quale misura compensativa dei maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro (tutti, imprese e non) per il versamento delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo si applica prioritariamente: sui contributi per ANF, per maternità (in mancanza di copertura ANF) e per disoccupazione (in mancanza di copertura ANF e maternità). Il testo del DLgs di riforma della previdenza complementare (in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) all'art. 10 prevede: - l'esonero contributivo del contributo al fondo di garanzia TFR (escluso lo 0,050%) nella stessa misura percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ; - un fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per le imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, così come già istituito dall'art. 8 del D.L. 203/2005 (L. 248/2005): - una riduzione degli oneri impropri, compensativi dei costi per le imprese conseguenti al conferimento del TFR dei propri dipendenti alle forme di previdenza complementare, secondo quanto stabilito dall'art. 8, c. 2, del D.L. 203/2005 (L. 248/2005). Ammortizzatori sociali - Il comma 3-ter dell'art. 8 del D.L. 203/2005, introdotto dalla legge di conversione (L. 248/2005), ha stabilito (in anticipo rispetto agli scorsi anni), in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la proroga dei trattamenti di CIGS e mobilità a tutto il 31 dicembre 2006 per le seguenti imprese/settori: - imprese commerciali con più di 50 dipendenti (imprese classificate al CSC 7.01.xx e 7.20.xx); - agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (imprese classificate al CSC 7.04.01); - imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (imprese classificate al CSC 7.07.08). Dette imprese (e relativi dipendenti) potranno accedere alla CIGS e alla mobilità per tutto il 2006 e pertanto dovranno continuare a versare la relativa contribuzione (0,90% CIGS, di cui 0,30% a carico lavoratore; 0,30% mobilità). Per quanto riguarda il lavoro e la previdenza la conversione in legge del DL 203/2005 conferma e introduce le seguenti nuove disposizioni: - accentramenti e controlli: l'art. 2, c. 10, del provvedimento in esame, introduce il comma 2-bis, all'art. 36-bis del DPR 600/1973, stabilendo che se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte in qualità di sostituto d'imposta; - Mod. F24: i soggetti abilitati (contribuente o intermediari abilitati) a decorrere dal 1° febbraio 2006 hanno la facoltà di effettuare i versamenti unificati (mod. F24) tramite procedure telematiche; - Riscossione: l'Inps e l'Agenzia delle entrate, hanno costituito (art.3) la società "Riscossione Spa" che andrà a sostituire il sistema della riscossione in concessione (è prevista una procedura per il passaggio del personale). La nuova società gestirà la riscossione dal 1° ottobre 2006. - Assistenza tecnica commissione tributarie: con la modifica all'art. 12 del D.Lgs 546/1992, comma 2, anche i Consulenti del lavoro sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie purchè non dipendenti dall'amministrazione pubblica (art. 3-bis, c. 9); - Espropriazione del quinto dello stipendio: il comma 40 dell'art.3, introduce l'art. 72-bis nel DPR 602/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), recante il titolo "espropriazione del quinto dello stipendio". Tale nuovo articolo, prevede che l'atto di pignoramento del quinto dello stipendio deve contenere l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al Concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede, nonché l'ordine di pagare (art. 545 del c.p.c.): - Entro 15 giorni il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di notifica, il diritto alla percezione: - Il quinto dello stipendio da corrispondere (alle relative scadenze) e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Il concessionario può procedere all'esproprio immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede superi, complessivamente 8 mila euro. - Cartolarizzazione crediti INPS: il comma 42-quinquies dell'art. 3 stabilisce che i crediti contributivi (compresi interessi, sanzioni e somme aggiuntive) vantati dall'Inps, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008 (in precedenza 31.12.2005) sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. - Assistenza fiscale (mod. 730): viene estesa ai dottori commercialisti (iscritti nella sezione "B" Esperti contabili dell'albo) la possibilità di svolgere l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 34, c. 4, del D.Lgs 241/1997; - Incremento dei livelli occupazionali: nelle aree obiettivo 1 del regolamento CE 1260/1999 (regioni del sud), ai comuni con più di 300.000 abitanti che, dal 1°. 7.2004 al 3.12.2005 abbiano avviato iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti con i lavoratori socialmente utili, è erogato un contributo complessivo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente ai comuni interessati (art. 8-bis) - Invalidità civile: è stabilito che l'INPS subentra nell'esercizio delle funzioni riservate allo stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità. L'operatività sarà regolata da uno o più decreti del presidente del Consiglio (art. 10); - Benefici e sovvenzioni comunitarie: per l'accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie le imprese, di tutti i settori, sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva - DURC (art. 10, c. 7). - Totalizzazione previdenziale: per l'esercizio della delega di cui alla L. 243/2004 di riforma delle pensioni, in materia di totalizzazione (il decreto attuattivo è in attesa dell'approvazione definitiva), viene autorizzata, per il 2006, la spesa di 160 milioni di euro. - Legge Biagi: è previsto che il lavoro autonomo accessorio (art. 70 del D.Lgs. 276/2003) può essere attivato nell'ambito "dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuate da studenti e pensionati" (aggiunta della lettera e-ter - art. 11- quaterdecies). Si ritengono quindi esclusi gli altri soggetti destinatari del lavoro accessorio di cui all'art. 71, diversi da studenti e pensionati.