In G.U. la legge di conversione del decreto scuola
A cura della redazione
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 264 dell’11/11/2013 la Legge 128/2013 di conversione del DL 104/2013, meglio noto come decreto scuola, che tra le diverse disposizioni volte a riformare l’istruzione prevede alcune misure dirette ad avvicinare il mondo del lavoro alla scuola, al fine di agevolare l’occupazione dei giovani, incentivando in particolare l’alternanza scuola-lavoro (L. 53/2003 – DLgs 77/2005).
Più precisamente l’art. 5 stabilisce che con regolamento ministeriale da adottare entro 60 giorni decorrenti dall’11 novembre u.s. (data di entrata in vigore della legge di conversione), verranno definiti i diritti e i doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Il regolamento ridefinisce anche le modalità di applicazione agli studenti impegnati in stage, tirocini o alternanza scuola-lavoro, delle disposizioni in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al DLgs 81/2008.
L’art.8 invece intende potenziare le attività svolte per l’orientamento degli studenti, finora previste nel quinto anno delle scuole superiori, rivolgendole agli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado (ex scuole medie) e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado (ex scuole superiori).
Con riferimento sia ai percorsi di orientamento sia ai piani di intervento universitari relativi allo svolgimento di tirocini (art. 2, c.14, DL 76/2013 – L. 99/2013), viene previsto che gli stessi comprendano anche misure per:
a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all’art. 52 del DL 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 35/2012, e successive modificazioni;
b) sostenere la diffusione dell’apprendistato di alta formazione (disciplinato dall'art. 5 del testo unico dell'apprendistato, di cui al DLgs.167/2011) nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria, previste dalla programmazione regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all’apprendistato da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia e delle finanze, verrà adottato un programma sperimentale, per il triennio 2014-2016, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, con riferimento agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.
Il decreto in particolare dovrà definire: la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.
Inoltre viene modificato il T.U. immigrazione prevedendo adesso che la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione sia pari all’intero periodo del corso frequentato. Sino ad ora invece il permesso aveva una validità di 12 mesi, con possibilità di rinnovo annuale in caso di frequenza di corsi di studio pluriennali. In ogni caso annualmente verrà verificato il profitto.
Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria (ossia dopo la maturità), l’art.14, c.1ter prevede che le università, con esclusione di quelle telematiche, possano stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato.
Le convenzioni stabiliscono: i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro un massimo di sessanta.
Riproduzione riservata ©