In G.U. la Finanziaria 2009
A cura della redazione
E' stata pubblicata sul S.O. n. 285L alla G.U. n. 303 del 30/12/2008 la Legge Finanziaria 2009 (L. 22/12/2008 n. 203).
Rispetto agli scorsi anni, la Finanziaria del 2009 è molto più scarna poiché molte disposizioni sono contenute in altri provvedimenti, già adottati o in fase di definizione, quali la Manovra d'estate, il decreto anticrisi ed i vari collegati.
In ogni caso nella manovra del prossimo anno vi sono alcune novità che interessano da vicino anche il mondo del lavoro e che vale la pena evidenziare:
- IRAP agricoli (art. 2, c. 1): per le aziende che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, l'aliquota IRAP nella misura dell'1,9% diventa strutturale, conseguentemente l'agevolazione risulta applicabile anche per l'anno 2008 e gli anni successivi.
- Agevolazioni per la pesca (art. 2, c. 2): per la salvaguardia dell'occupazione delle gente di mare, dal 1°-1-2009 i benefici fissati dagli artt. 4 e 6 del D.L. 457/1997 (L. 30/1998) per la navigazione marittima, in particolare il credito d'imposta in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale e l'esonero contributivo (contributi previdenziali e assistenziali), sono estesi, in modo permanente, ma nella misura dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, la pesca nelle acque interne e lagunari.
- Autotrasporto (art. 2, cc. 3, 4, 17, 18, 19 e 20): vengono prorogati alcuni benefici riservati al settore dell'autotrasporto, in particolare:
a - le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo per il SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile potranno essere portate in compensazione con i versamenti che verranno effettuati nel 2009;
b - viene confermata, a tutto il periodo d'imposta in corso al 31.12.2008, la deduzione forfettaria di spese non documentate, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, prevista dall'art. 66, c. 5, del DPR 917/1986, anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nella misura del 35% di quella spettante per i trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti (vale a dire pari a ? 2,71);
c - per l'anno 2009 (nel limite di 30 milioni di euro) dovranno essere rideterminati gli importi relativi:
1) alle indennità forfettarie giornaliere esenti da IRPEF (art. 51, c. 5, TUIR), per le trasferte che verranno eseguite dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate dall'autotrasporto;
2) ai valori forfettari giornalieri deducibili dal reddito d'impresa (di cui all'art. 95, c. 4, del TUIR), in luogo delle spese effettivamente sostenute, per le trasferte che verranno effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale;
d - per l'anno 2009 (nel limite di 30 milioni di euro) dovrà essere rideterminata anche la percentuale di lavoro straordinario (per il 2008 era stata fissata nella misura del 28%), che verrà effettuato dai dipendenti, di imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, addetti alla guida, che non concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente;
e - per l'anno 2009 (nel limite di 40 milioni di euro) verrà riconosciuto un credito d'imposta (compensabile in F24), corrispondente a quota parte dell'imposta pagata quale tassa automobilistica per ciascun veicolo (posseduto e utilizzato per l'attività) di massa massima non inferiore a 7,5 tonnellate.
Dette disposizioni dovranno essere attuate con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e, limitatamente all'esenzione dello straordinario, di concerto con il Ministero del lavoro.
La Finanziaria del 2009 ha inoltre previsto:
- Gestioni INPS prestazioni previdenziali (art. 2, c. 25): per effetto degli aumenti contributivi decisi dalla finanziaria 2007 e dal protocollo welfare (L. 247/2007) lo Stato ridurrà i trasferimenti all'INPS per le prestazioni assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (art. 37 della L. 88/1989) derivanti dalle disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, cc. 11 - ANF - e 1167 - DS - ), nella Legge sul protocollo welfare (L. 247/2007, art. 1, cc. 1 e 2 - età pensionabile - cc. 25, 26 e 27 - DS . c. 71 - diritto agli studi universitari), nella legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 1, c. 200 - ANF) e nel D.L. 112/2008, L. 133/2008 (art. 19 - abolizione divieto di cumulo pensione redditi da lavoro).
- Ammortizzatori sociali (art. 2, c. 36): viene confermata anche per l'anno 2009 (nei limiti di spesa fissati dalla norma stessa) la disposizione che prevede la possibilità, per il Ministero del lavoro, di disporre, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIGS, di mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e a aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20.5.2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15.6.2009 (c.d. ammortizzatori sociali in deroga). Disposizioni che si aggiungono a quelle contenute nel D.L. 185/2008.
- CIGS e mobilità per le società di gestione aeroportuali e derivate (art. 2, c. 37): dal 1°-1-2009 il Ministero del lavoro, nei limiti di spesa fissati dalla medesima norma, può concedere, in deroga alla normativa vigente, trattamenti di CIGS, per la durata di 24 mesi, al personale dipendente delle società aeroportuali e derivate. Occorrono però la stipula di specifici accordi in sede governativa, entro il 15.6.2009, che recepiscono intese territoriali inviate al Ministero del lavoro entro 20.5.2009.
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