Sulla G.U. n. 74/2014 è stata pubblicata la Legge 50/2014 di conversione con modificazioni il DL 4/2014, che tra le diverse disposizioni sancisce anche il differimento al 16 maggio p.v. del termine per il pagamento dei premi (inclusi quelli speciali) INAIL e per l’invio telematico delle relative denunce retributive. L'INAIL. con un comunicato del 1/04/2014 n. 2434, ha ricordato che la bozza della guida sull'autoliquidazione 2013/2014 sarà pubblicata sul sito internet dopo il 4 aprile p.v.

Il differimento riguarda, in particolare:

- il termine (che cadrebbe, in via ordinaria, il 16 marzo) per la comunicazione in via telematica, da parte del datore di lavoro, all’Istituto assicuratore dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte durante l'anno solare precedente;

- il termine (che cadrebbe, in via ordinaria, il 16 febbraio) per il pagamento, da parte del datore di lavoro, per l'anno solare in corso e per l'eventuale conguaglio relativo all'anno precedente. Per il pagamento inerente all'anno in corso, resta ferma la possibilità di suddivisione rateale; come chiarito dall'INAIL, dal momento che il differimento è posto al 16 maggio, termine che coincide con quello di pagamento della seconda rata, le rate, per il 2014, sono complessivamente in numero di tre, con la prima rata che è pari al 50 per cento del premio complessivo ed è integralmente senza interessi (la seconda e la terza rata scadono, rispettivamente, il 20 agosto ed il 16 novembre);

- i termini di pagamento che scadono in data precedente il 16 maggio 2014 relativi ai premi speciali unitari (premi che vengono definiti con decreto ministeriale per le lavorazioni che presentino, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio secondo i criteri ordinari). 

Il provvedimento di conversione prevede anche le seguenti novità:

-Soppressione riordino agevolazioni tributarie (art.2, c.1, lett.a) – Vengono abrogati i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie. In particolare, tali commi prevedevano che entro il 31 gennaio 2014 fossero adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014. 

-Alluvione Modena e Veneto (art.3, cc. 1-4bis) – Viene disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni della provincia di Modena colpiti dall’alluvione del 17 e 19 gennaio 2014, nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ovvero nei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.

-Sisma maggio 2012 (art.3bis) – la disposizione consente di differire sino a due anni la restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati disciplinati dal D.L. n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013 per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012.