È stata pubblicata sulla G.U. n. 27 del 3/02/2005 la circolare n. 49 del 23 dicembre 2004 con la quale il Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni operative per l'esercizio dell'interpello previsto dall'art.9 del DLgs 124/2004. La circolare ricorda che l'attività informativa istituzionale del Ministero del lavoro si esplica attraverso tre differenti servizi. Più precisamente attraverso risposte a quesiti proposti: - al Centro di contatto (presso il Ministero del lavoro). Questo è competente su tematiche relative alle politiche sociali e del lavoro con particolare riguardo a: congedi parentali, disabilità, tossicodipendenze, immigrazione, sostegno alle famiglie, volontariato, infanzia ed adolescenza, tipologie contrattuali di lavoro, ammortizzatori sociali, condizioni di lavoro, attività di comitati e commissioni del Ministero. Gli utenti inoltrano il quesito attraverso la chiamata telefonica o l'invio di e-mail. - alle DPL e DRL. Queste sono competenti a fornire chiarimenti in relazione alle leggi sulla cui applicazione deve vigilare e fornire indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa. In tali ipotesi, il personale ispettivo può fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro e degli Enti di previdenza per i profili di competenza. - alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva attraverso l'interpello. Il ricorso a quest'ultimo può essere effettuato per richiedere chiarimenti su tutta la normativa statale compresa quella regolamentare di competenza del Ministero del lavoro. Il diritto di interpello si esplica esclusivamente su attivazione dei soggetti collettivi o rappresentativi individuati specificatamente dalla norma (associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici) i quali rivolgono a questo Ministero, per il tramite delle Direzioni Provinciali del Lavoro, ovvero degli Istituti Previdenziali in sede provinciale per le materie di competenza quesiti di ordine generale. La differenza tra l'interpello e le altre forme di informazione del Ministero del lavoro sopra ricordate consiste nel fatto che l'interpello viene utilizzato in tutti i casi in cui il Ministero su quell'argomento non si è ancora espresso ne in sede di circoalre ne in sede di risposta ad un precedente interpello. Gli utenti inviano il quesito alle DPL o agli istituti previdenziali che a loro volta lo inoltrano alla DGAI per via telematica. Le Direzioni Provinciali del Lavoro e gli Istituti Previdenziali, pertanto, provvederanno a trasmettere, entro 15 gg., alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva il quesito corredandolo di una, anche sintetica, relazione avente carattere istruttorio. Tale Direzione, ove il quesito riguardi problematiche che esulano dai profili di diretta competenza, provvede ad inoltrarlo alle Direzioni Generali competenti ratione materiae, od a convocare, qualora il quesito sia ascrivibile alla competenza di più Direzioni generali, le Direzioni interessate per la valutazione congiunta del medesimo entro 20 gg. Le Direzioni Generali coinvolte redigono il proprio parere motivato o la soluzione condivisae la trasmettono alla Direzione generale per l'attività ispettiva entro 20 gg. Infine, per quanto riguarda gli effetti dell'interpello, il Ministero del lavoro ricorda che fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981) nonché dell'applicazione delle sanzioni civili.