E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 173/2001 il DLgs 18/07/2011 n.119, che attuando l’art. 23, c.1 della L. 183/2010, riordina le tipologie dei permessi, ridefinisce i presupposti oggettivi e precisa i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, in particolar modo disciplinati dal T.U. sulla maternità.
Tra le novità di maggior rilievo si evidenziano le seguenti:
-    In caso di aborto dopo il 180mo giorni dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può riprendere in qualunque momento il lavoro con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, sempre che non vi siano motivi ostativi rilevati dal medico competente o dal medico del SSN.
-    La lavoratrice, o in alternativa, il lavoratore, per ogni minore con handicap grave, entro l’ottavo anno di vita, ha diritto al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 DLgs 151/2001, per un periodo non superiore a 3 anni, sempre che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in questo caso la presenza del genitore non sia richiesta dai sanitari.
-    Il diritto di fruire dei permessi per assistere il figlio con handicap grave ex art. 33, c.3 L. 104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori anche adottivi del bambino che possono fruirne alternativamente anche in maniera continuativa nell’arco del mese.
-    Il congedo della durata massima di 2 anni (per ciascuna persona disabile e nell’arco della vita lavorativa) per assistere il familiare con handicap grave spetta al coniuge convivente, o in mancanza, al padre o alla madre anche adottivi, o in mancanza, uno dei figli conviventi, o infine in mancanza uno dei fratelli o sorelle conviventi, sempre che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati (salvo che è il personale sanitario a richiedere la presenza del familiare).
-    I congedi e i permessi per assistere i familiare con handicap grave non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per assistere la stessa persona.  
-    Durante il periodo di congedo per assistere il familiare portatore di handicap grave, il lavoratore richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione (solo voci retributive fisse e continuative nel trattamento) e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro che poi provvede a recuperarla con la denuncia contributiva.
-    Il dipendente ha diritto di prestare assistenza a più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti.  Se la persona da assistere risiede a più di 150 chilometri di distanza rispetto alla residenza del lavoratore, questo deve attestare con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
-    In caso di adozione o affidamento i riposi per allattamento spettano entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.