Pubblicato sulla G.U. n. 226 del 29 settembre 2009 il Decreto n. 138 del 26 maggio 2009 contenete il regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavoro nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'art. 11, c. 5 del D.Lgs. 17 agosto 1997, n. 334.
In particolare:

- Il gestore degli stabilimenti (art. 8 D.lgs. n. 334/99) consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Ai fini della consultazione il gestore mette a disposizione dei RLS, almeno 15 giorni prima dell'incontro (si veda punto successivo), le seguenti informazioni: gli  elementi  dell'analisi  dei  rischi  utilizzati  per  la predisposizione del piano di emergenza interno; lo schema di piano di emergenza interno; ogni  altro  elemento  utile  alla  comprensione  del piano di emergenza interno e comunque ogni documento rilevante.
- Prima  di adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza interno   il   gestore   o   i   suoi   rappresentanti  incontrano  i rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza. Dell'incontro e' redatto  apposito verbale, che e' depositato presso lo stabilimento a disposizione  delle autorità competenti di cui agli articoli 21 e 25
- del  decreto  legislativo  n. 334 del 1999 ed e' parte integrante del piano di emergenza interno.
- I  rappresentanti  dei  lavoratori  per la sicurezza, nel corso dell'incontro  di  cui  al  comma 3, possono formulare osservazioni o proposte  sullo  schema di piano di emergenza interno, delle quali il gestore  tiene  conto nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1.