In G.U. il regolamento concernete la consultazione del personale sui piani di emergenza interni
A cura della redazione
Pubblicato sulla G.U. n. 226 del 29 settembre 2009 il Decreto n. 138 del 26 maggio 2009 contenete il regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavoro nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'art. 11, c. 5 del D.Lgs. 17 agosto 1997, n. 334.
In particolare:
- Il gestore degli stabilimenti (art. 8 D.lgs. n. 334/99) consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Ai fini della consultazione il gestore mette a disposizione dei RLS, almeno 15 giorni prima dell'incontro (si veda punto successivo), le seguenti informazioni: gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del piano di emergenza interno; lo schema di piano di emergenza interno; ogni altro elemento utile alla comprensione del piano di emergenza interno e comunque ogni documento rilevante.
- Prima di adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza interno il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro e' redatto apposito verbale, che e' depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 21 e 25
- del decreto legislativo n. 334 del 1999 ed e' parte integrante del piano di emergenza interno.
- I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sullo schema di piano di emergenza interno, delle quali il gestore tiene conto nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1.
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