Sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2014 è stato pubblicato il DLgs 4 marzo 2014 n. 40 che modifica il T.U. sull’immigrazione, prevedendo da un lato che sui permessi di soggiorno venga apposta la dicitura “Perm. Unico lavoro” consentendo così al datore di lavoro di comprendere immediatamente se lo straniero può essere assunto e dall’altro stabilendo che l’accordo di integrazione contenga anche le informazioni sui diritti che vengono conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno. 

La dicitura “Perm. Unico lavoro” però non verrà apposta su tutti i titoli di soggiorno. Infatti non avranno la predetta dicitura, pur consentendo lo svolgimento di un’attività lavorativa, tra gli altri, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il permesso per lavoro autonomo e per il lavoro stagionale, così come anche quello per motivi di studio o formazione.

Le modifiche hanno previsto anche un allungamento dei termini per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei permessi di soggiorno. Questi infatti passano dagli attuali 20 giorni a 60 giorni. Si allungano anche i termini che lo Sportello Unico per l’immigrazione ha a disposizione per rilasciare il nulla osta in caso di ingresso con i flussi. I termini passano da 40 giorni a 60 giorni.