In G.U. il Pacchetto sicurezza
A cura della redazione

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 170 del 24/07/2009 la Legge 15/07/2009 n.94, che reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica e introduce nel nostro ordinamento il reato di clandestinità punito con una sanzione economica da 5mila a 10 mila euro.
Alcune disposizioni riguardano anche il mondo del lavoro. Si tratta più precisamente di quelle contenute nell'art. 1, c. 22 che prevedono prima di tutto di uniformare il termine entro il quale il permesso di soggiorno (sia per motivi di lavoro che non) deve essere rinnovato. La modifica infatti unifica in 60 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno il termine entro il quale deve essere inoltrata la domanda di rinnovo alla Questura per il tramite degli Uffici postali avvalendosi del c.d. kit a banda gialla.
Sino ad ora il T.U. sull'immigrazione stabiliva tre diversi termini: almeno 90 giorni prima della scadenza, per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (articolo 5, comma 3-bis, lettera c)); almeno 60 giorni prima della scadenza, per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (articolo 5, comma 3-bis, lettera b)) e almeno 30 giorni prima della scadenza per i restanti casi.
Sempre l'art.1, c.22 della L. 94/2009 riconosce, agli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario, la possibilità di iscriversi, per 12 mesi, all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per al massimo 1 anno, oppure la facoltà, se in possesso dei requisiti, di chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per motivi di lavoro.
Altra importante modifica riguarda l'art. 27 del T.U. sull'immigrazione che regolamenta i casi in cui l'ingresso dello straniero è possibile senza osservare il decreto flussi. In sostanza il legislatore ha previsto che la richiesta di nullaosta al lavoro venga sostituita con una semplice comunicazione che il datore di lavoro può fare in caso di: dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27, c. 1, lett. a); professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, c. 1, lett. c); lavoratori alle dipendenze di soggetti operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici (art. 27, c. 1, lett. g).
Attualmente, nell'ambito della categoria dei lavoratori fuori quota, il T.U. sull'immigrazione prevede l'esenzione dalla richiesta di nulla osta per i lavoratori extracomunitari, dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede in un altro Stato membro nell'Unione europea, che devono essere trasferiti in Italia temporaneamente al fine di effettuare determinate prestazioni oggetto di un contratto di appalto. Per costoro il nulla osta è sostituito da una semplice dichiarazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, c. 1-bis TU). Questa esenzione adesso è stata estesa anche alle tre predette categorie, per le quali, però, a differenza dei lavoratori già esentati, viene prescritta la verifica da parte del questore dell'assenza di denuncia per gravi reati pendenti in capo ai datori di lavoro.
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