In G.U. il Pacchetto Lavoro 2023
A cura della redazione
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 1° maggio 2023, ha adottato due provvedimenti contenenti una serie di misure in materia di lavoro ed inclusione sociale: il primo, il DL 4/05/2023 n.48 (In G.U. n. 103/2023) è immediatamente operativo (è in vigore dal 5/05/2023), mentre il secondo è un disegno di legge che necessita del consueto iter parlamentare prima di produrre effetti.
In sintesi le novità di maggior rilievo del DL 48/2023 sono le seguenti:
Assegno di inclusione (artt. 1 e ss.) - Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendono una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che sono in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione, al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.
Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.
Assunzioni beneficiari dell’assegno di inclusione (Art. 10) - I datori di lavoro privati che intendono assumere i beneficiari dell’assegno di inclusione potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.
Supporto alla formazione e al lavoro (art.12) - Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.
Sicurezza sul lavoro (Art. 14) – Si prevede l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi. Vengono estese ai lavoratori autonomi alcune misure di tutela previste nei cantieri. Viene anche introdotto l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.
Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Assegno Unico e universale (art.22) - Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.
Omesso versamento contributi (art.23) – viene sostituito il regime sanzionatorio che trova applicazione in caso di omesso versamento dei contributi. In particolare la sanzione da euro 10.000 a 50.000 sono sostituite da quella da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
Contratti a termine (Art. 24) – Vengono variate le causali che possono essere indicate nei contratti a termine di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
Più precisamente i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
· nei casi previsti dai contratti collettivi;
· ner esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2024;
· per sostituire altri lavoratori.
Contratto di espansione (art.25) – Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.
Informazioni sul rapporto di lavoro (Art.26) – Viene modificato il D.lgs. 104/2022, meglio noto come Decreto trasparenza, prevedendo che gli obblighi informativi relativi al rapporto di lavoro possono essere assolti dal datore di lavoro con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a consegnare o mettere a disposizione del personale, anche sul proprio sito web, i contratti collettivi e gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Bonus giovani (art.27) - Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.
CIG in deroga (art.30) – Le aziende che per il perdurare della crisi in atto non sono riuscite nel 2022 a dare completa attuazione ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro, possono richiedere un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2023, in continuità alle tutele già autorizzate.
Prestazioni occasionali (art.37) – Viene elevato da 10.000 euro a 15.000 euro il limite economico per le prestazioni occasionali rese a favore degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Riduzione cuneo fiscale (art.39) - viene innalzato, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Fringe benefit (art.40) - la soglia dei fringe benefit viene elevata da 258,23 euro a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
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