Sulla G.U. n. 108 è stato pubblicato il DM 24/04/2007 con il quale il Ministero del lavoro ha dettato i criteri che devono essere osservati per la concessione dell'autorizzazione alla compensazione territoriale in materia di collocamento obbligatorio.
In particolare la Legge 68/1999 ha previsto che le aziende con più unità operative tenute a rispettare le disposizioni sul collocamento obbligatorio dei soggetti disabili possano procedere previa autorizzazione all'assunzione di un numero più elevato di questi soggetti in un'unità operativa portando l'eccedenza in compensazione del minor numero di disabili da assumere nelle altre unità rispetto alla quota obbligatoria.
Ai fini della concessione il Ministero ha individuato in primo luogo due gruppi territoriali: il centro-nord ed il centro-sud e le isole.
In secondo luogo ha individuato i seguenti criteri che devono essere osservati oltre alle motiviazioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della domanda:
- l'autorizzazione e' concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti quando gli obblighi di assunzione corrispondono ad una unita' e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-nord o dell'area geografica del Centro-sud e
Isole
- l'autorizzazione e' concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti quando gli obblighi di assunzione, indipendentemente dal numero delle unita', e le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-nord e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-sud ed Isole
- l'autorizzazione e' concessa nella misura percentuale pari al 100%, quando nelle province interessate alle minori assunzioni, in qualunque ambito territoriale situate, l'esiguo numero dei dipendenti costituisce base di computo, risultando inferiore alle otto unita', non concretizza obbligo di assunzione, ma frazione percentuale di esso
- l'autorizzazione e' concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando la particolare organizzazione aziendale della società richiedente si concretizza in cantieri mobili caratterizzati dalla loro temporaneità, in qualunque ambito territoriale sono situati
- l'autorizzazione e' concessa nella misura percentuale pari al 51% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono o sono superiori a due unita' e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-nord o dell'area geografica del Centro-sud e Isole, come specificato nelle premesse
- l'autorizzazione non e' concessa quando, indipendentemente dal numero delle unita' da assumere, le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-sud ed Isole e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-nord;
- l'autorizzazione non e' concessa quando a norma della nota ministeriale n. 1630/M/76 dell'11 ottobre 2001, citata in premessa, per la provincia interessata alle maggiori assunzioni, la medesima societa', ha presentato istanza di esonero parziale ovvero e' titolare del relativo provvedimento concesso dal Servizio provinciale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999.