In G.U. il decreto sul collocamento della gente di mare
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 161 del 13/07/2006 è stato pubblicato il DPR 18/04/2006 n.231, che attuando l'art.2 del DLgs 297/2002, ha regolamentato il collocamento della gente di mare da intendersi come tale il personale marittimo previsto dal Codice della Navigazione.
In particolare l'assunzione avviene attraverso gli uffici di collocamento della gente di mare istituiti con il RDL 1031/1925.
Per poter essere assunti è necessario che i soggetti interessati abbiano compiuto almeno 16 anni e abbiano assolto all'obbligo scolastico.
Il DPR prevede l'istituzione della scheda anagraficia e della classificazione del personale oltre che della borsa continua del lavoro marittimo.
Gli armatori procedono all'arruolamento della gente di mare mediante assunzione diretta da comunicare agli uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco.
Medesima comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro 5 giorni dall'evento.
Rimane fermo il regime sanzionatorio del DLgs 276/2003.