E' stato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 il DL 14 marzo 2005, n. 35 con il quale il Governo ha introdotto in via d'urgenza alcune misure relative allo sviluppo economico, sociale e territoriale. Le disposizioni che più interessano il mondo del lavoro sono contenute negli artt. 2 (attività professionali), 4 (illeciti in materia di agevolazioni) e 13 (previdenza complementare e ammortizzatori sociali). Attività professionali (articolo 2, comma 5) - il decreto prevede che se l'abilitazione professionale costituisce un requisito necessario per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative funzioni. Illeciti e agevolazioni (articolo 4) - viene soppresso il comma 82 della legge 311/2004 che prevedeva l'obbligo per le imprese di dotarsi, entro il 31 dicembre 2005, di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti in materia di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori e sgravi contributivi per personale addetto all'unità produttiva. Previdenza complementare (articolo 13, comma 1) - Al fine di dare attuazione alle deleghe legislative in materia di previdenza complementare ex lege 243/2004 vengono stanziati per il 2005 euro 20 milioni, per il 2006 euro 200 milioni e per il 2007 euro 530 milioni. Ammortizzatori sociali (articolo 13, commi 2, 7, 8, 9, 10 e 11) - La parte più rilevante di tutto il decreto riguarda l'adozione di determinate misure volte a sostenere l'occupazione in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali. - Trattamento di disoccupazione. Relativamente ai trattamenti in pagamento nel periodo 1° aprile 2005 - 31 dicembre 2006 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è elevata a 7 mesi per i soggetti di età inferiore ai 50 anni e a 10 mesi per coloro che hanno un'età pari o superiore ai 50 anni. La misura rapportata alla retribuzione è elevata al 50% per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi 3 mesi e al 30% per gli ulteriori mesi. La contribuzione figurativa è fissata nel limite massimo di 6 mesi per coloro che hanno meno di 50 anni e di 9 mesi per i lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 50 anni. Tali incrementi non trovano applicazione per i trattamenti di disoccupazione agricola, ordinaria o speciale, né per l'indennità ordinaria con requisiti ridotti prevista dall'art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988. L'indennità di disoccupazione non spetta qualora il soggetto perda lo stato di disoccupazione o lo stesso venga sospeso in applicazione della normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro; - proroga della CIGS e della mobilità. Vengono apportate modifiche all'art. 1, c.155 della legge Finanziaria 2005 che delega il Ministero del lavoro ad adottare con propri provvedimenti entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, e senza soluzione di continuità, proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. In particolare la somma stanziata per la eventuale proroga viene incrementata passando dagli originari 310 milioni di euro a 460 milioni e viene differito al 31 dicembre 2006 il termine ultimo per adottare i provvedimenti di proroga. - ricollocazione dei lavoratori collocati in mobilità ex art. 1, comma 155, L. 311/2004. In particolare si tratta dei lavoratori in CIGS, mobilità o disoccupazione speciale, individuati da programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, coinvolti in accordi raggiunti in sede governativa entro il 30 giugno 2005. Nei confronti di questi trovano applicazione gli incentivi ex articoli 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della legge n. 223/1991. In particolare il decreto legge prevede che i datori di lavoro che li assumono e l'utilizzatore (in caso di somministrazione) godono dello sgravio contributivo analogo a quello previsto per gli apprendisti fino a 12 mesi in caso di assunzione o utilizzazione a termine e fino a 18 mesi nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato. Qualora ricorra tale ultima fattispecie il datore di lavoro percepisce, se corrisposta, il 50% dell'indennità di mobilità per 12 mesi o 24 se il lavoratore ha più di 50 anni o 36 nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. I lavoratori collocati in CIGS ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 311/2004, dell'art. 1, comma 1, della legge 291/2004 e dell'art. 1, comma 5, della legge 223/1991, in caso di cessazione di attività, rientrano nelle ipotesi individuate dall'art. 8, comma 9, della legge 407/1990 e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993. Ciò vuol dire che i datori di lavoro, comprese le cooperative di produzione e lavoro, possono godere, in caso di assunzione a tempo indeterminato, dello sgravio contributivo triennale del 50% o del 100% nel Meridione e nelle imprese artigiane (art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990) o del 50% dell'indennità di mobilità, se corrisposta, ridotta di 3 mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o dell'ammissione a socio (art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993). Tutto ciò è possibile purchè i datori di lavoro non abbiano in corso interventi integrativi e non abbiano proceduto nei 12 mesi precedenti a riduzioni collettive di personale per qualifiche sostanzialmente identiche a quelle per le quali si procede all'assunzione o all'ammissione. Tali disposizioni incentivanti all'assunzione non trovano applicazione nei confronti di quelle imprese che, presentano assetti proprietari coincidenti con l'impresa che nei 6 mesi precedenti ha messo in mobilità o in CIGS i lavoratori interessati ovvero risulti con quest'ultima azienda un rapporto di collegamento o controllo; - assunzioni distanti dal luogo di residenza. I lavoratori in mobilità o in CIGS che accettino di lavorare a più di 100 Km dal luogo di residenza hanno diritto ad una indennità aggiuntiva pari ad una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di assunzione a termine superiore a 12 mesi o pari a 3 nel caso di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 18 mesi. Analoghe indennità sono previste in caso di distacco temporaneo finalizzato al fine di evitare riduzioni di personale, nell'ambito di accordi sindacali (art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993). Anche in questo caso il requisito della distanza (più di 100 Km) e le 3 mensilità di indennità di mobilità vengono corrisposte nel caso distacco superiore a 18 mesi (1 mensilità se superiore a 12 mesi); - disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti. L'indennità ordinaria è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi a seguito di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, della legge n. 1272/1939. L'indennità ordinaria per la disoccupazione con requisiti ridotti è invece riconosciuta ai dipendenti del settore artigiano, sospesi in conseguenza di eventi transitori, non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. L'erogazione dell'indennità è subordinata alla condizione essenziale che gli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva contribuiscano per almeno del 20% della quota o che gli Enti stessi provvedano all'attività di formazione e qualificazione per almeno 120 ore. Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di aziende destinatarie dei trattamenti di integrazione salariale, in caso di sospensioni programmate o contratti a tempo parziale di tipo verticale. La durata massima non può superare le 65 giornate di indennità. Per l'indennità ordinaria il lavoratore cessa dal diritto quando risulti che nell'anno immediatamente precedente siano state corrisposte complessivamente 65 giornate di indennità. L'indennità non spetta anche in caso di perdita o sospensione dello status di disoccupato. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al centro per l'impiego ed all'INPS la sospensione dell'attività lavorativa, le motivazioni ed i nominativi dei lavoratori che debbono dichiarare la loro immediata disponibilità al lavoro al centro per l'impiego. Spetta al Ministero del lavoro con un proprio provvedimento individuazione le situazioni aziendali che danno titolo al trattamento da emanarsi entro 60 giorni.