In G.U. il decreto legge sul rimpatrio dei clandestini e la libera circolazione dei comunitari
A cura della redazione
Sulla G.U. 144/2011 è stato pubblicato il DL 23/06/2011 n.89, che completa l’attuazione della direttiva 2004/38/Ce sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e il recepimento della direttiva 2008/118/Ce sul rimpatrio dei cittadini extraUE irregolari.
Per quanto riguarda il rimpatrio dei clandestini, il decreto legge modificando il T.U. immigrazione prevede che lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione possa chiedere al prefetto la concessione di un periodo per la partenza volontaria anche attraverso appositi programmi di rimpatrio volontario e assistito. Il prefetto con lo stesso provvedimento di espulsione, se ne ricorrono le condizioni, può intimare allo straniero di lasciare volontariamente l’Italia entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Termine che può essere prorogato per un congruo periodo commisurato alle specifiche circostanze valutate caso per caso.
Se viene concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite per un importo proporzionato al termine concesso compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo.
Come detto sopra il decreto legge interviene anche in materia di cittadini comunitari prevedendo da un lato il loro allontanamento quando ricorrono motivi di sicurezza e dall’altro introducendo modifiche ai fini dell’iscrizione all’anagrafe del comune qualora il soggiorno si protragga oltre i tre mesi.
In particolare viene previsto che la verifica delle disponibilità economiche sufficienti a soggiornare in Italia debba tenere in considerazione la situazione complessiva personale dello straniero.
Per quanto riguarda l’iscrizione dei familiari, il DL 89/2011 stabilisce che questi producano un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza, che attesti la qualità di familiare, e se richiesto, che dimostri anche lo status di familiare a carico, di membro del nucleo familiare oppure affetto da gravi problemi di salute che richiedono l’assistenza personale del cittadino comunitario, titolare di un autonomo diritto di soggiorno.
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