In G.U. il Decreto Del fare
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 144/2013 è stato pubblicato il DL 21/06/2013 n.69, c.d. Decreto “del fare” che tra le diverse misure dispone la soppressione della disposizione normativa che prevedeva l’introduzione del mod 770 mensile dal 2014.
Altra novità riguarda il DURC. Il DL prevede che in caso di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva potrà essere acquisto in via informatica e avrà validità di 180 giorni.
Inoltre per riattivare il circuito del credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, per consentire l’accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese. A questo scopo, in particolare, si dispone la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia che allargherà notevolmente la platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo.
Sempre in materia di Pmi viene previsto che queste ultime potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
Il decreto importa anche nel nostro Paese il meccanismo delle date uniche, già in vigore in altri Stati europei. Tutti gli atti normativi del governo e i regolamenti che introducono oneri, cioè adempimenti burocratici a carico di cittadini e imprese, avranno efficacia a partire da due date prestabilite: il 1° gennaio e il 1° luglio.
Viene abolita la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti IVA.
Se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l'esproprio dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro.
L’esecuzione dell'esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi.
Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro.
Secondo le norme in vigore, la società di riscossione Equitalia può concedere al debitore una dilazione dei pagamenti per l'estinzione del debito fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili. Tale accordo di rateizzazione decade se il debitore non effettua il pagamento di due rate consecutive.
La norma varata oggi prevede che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento possono essere aumentate, fino a un massimo di 120 rate mensili. L'estensione è concessa a condizione che sia accertata una grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario.
Inoltre, il numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell'accordo di rateizzazione è aumentato a 8 rate anche non consecutive.
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