In G.U. il decreto anti-crisi
A cura della redazione
Sul S.O. n. 263 alla G.U. n. 280 del 29/11/2008 è stato pubblicato il DL 29/11/2008 n.185 (c.d. decreto anti-crisi) che tra le diverse misure adottate per far fronte alla crisi economica che sta attraversando il nostro Paese, alcune riguardano il rapporto di lavoro.
Quella di maggior impatto è senza dubbio la proroga della detassazione dei premi di produttività. La norma non parla più di lavoro straordinario e di lavoro supplementare, con la conseguenza che il beneficio fiscale previsto per questi ultimi cesserà al 31 dicembre 2008.
L'art.5 del DL 185/2008 estende anche al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009 l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 126/2008. Il limite entro il quale trova applicazione l'aliquota del 10% sale dall'attuale 3.000 euro a 6.000 euro.
Il beneficio fiscale continua a riguardare solo i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno avuto redditi da rapporto di lavoro subordinato nel 2008 in misura non superiore a 35mila euro (il limite attualmente è fissato a 30mila euro) .
Il legislatore ha previsto infine che se il sostituto d'imposta non è lo stesso tenuto ad applicare la detassazione, spetta al lavoratore beneficiario attestare per iscritto l'importo dei redditi da lavoro conseguiti nel 2008.
Novità vi sono anche per i trattamenti a sostegno del reddito. Infatti attraverso il Fondo per l'occupazione, il Governo intende concorrere al finanziamento dei seguenti istituti:
a) indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale e che siano in possesso dei requisiti, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, ivi compresi quelli ex art. 12 del D.L.vo n. 276/2003;
b) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ex art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 in favore dei dipendenti da imprese artigiane o da agenzie di somministrazione in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli Enti bilaterali;
c) in via sperimentale per il periodo 2009 - 2011 e subordinatamente ad un intervento integrativo da parte degli Enti bilaterali pari ad almeno il 20% di sospensione per crisi aziendali od occupazionali o in caso di licenziamento, pari a quella ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, in favore degli apprendisti assunti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento.
Una disposizione a parte riguarda i collaboratori coordinati e continuativi. Nel triennio 2009 - 2011 è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente, ai cococo. ex art. 61, comma 1, del D. L.vo n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), che operino in regime di mono committenza, che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro o inferiore a 13.800 euro (minimale di reddito ex art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990), con un numero di mensilità accreditate alle gestione separata non inferiore a 3, che svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi e che non risultino accreditati nell'anno di riferimento almeno 2 mesi presso la gestione separata.
Il legislatore ha inoltre stabilito che le risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate oltre che per i lavoratori subordinati, anche per gli apprendisti e per i lavoratori somministrati.
Nell'ambito delle risorse per l'anno 2009 destinate alla CIGS in deroga, alla mobilità ed alla disoccupazione, viene stabilito che i trattamenti possono essere prorogati con decreto del Ministro del Lavoro, con accordi da stipulare entro il 20 maggio 2009 per settori produttivi od aree territoriali, recepiti in sede governativa entro il successivo 15 giugno.
L'erogazione dei trattamenti in deroga sia come prima concessione che come proroga è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di appositi "patti di servizio" presso i centri per l'impiego, competenti per territorio.
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2009 la normativa sui trattamenti integrativi e sulla mobilità per i dipendenti da imprese commerciali con più di 50 dipendenti, da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con un organico superiore alle 50 unità, da imprese di vigilanza privata con più di 15 dipendenti: tutto questo nel limite di 45 milioni di euro per il 2009 a carico del Fondo per l'occupazione.
L'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto dimensionate alle 16 unità, è prorogata al 31 dicembre 2009.
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