Rapporto di lavoro
In G.U. i due DLgs sulla riforma della scuola
A cura della redazione
Pubblicati sulla G.U. 257 del 4/11/2005 il DLgs 17/10/2005 n.227 ed il DLgs 17/10/2005 n.226 rispettivamente sulle nuove procedure per l'assunzione degli insegnanti e sul secondo ciclo di istruzione che attuano le deleghe contenute nella legge 53/2003 di riforma del sistema scolastico.
In particolare con il primo dei due decreti legislativi viene ridisegnata la procedura diretta a formare i futuri insegnati delle scuole. Infatti è previsto con decorrenza dall'anno accademico 2006/2007 che chi voglia insegnare debba innanzi tutto seguire un corso di laurea della durata di 5 anni (tre anni per conseguire la laurea base a cui si aggiungono altri 2 anni per ottenere la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello). Il percorso universitario termina con la discussione di una tesi di laurea ed il superamento di un esame di stato. Superato quest'ultimo i docenti sono abilitati allo svolgimento della professione. In base al punteggio ottenuto verranno inseriti in una albo professionale regionale e verranno assegnati alle scuole per lo svolgimento di un anno di tirocinio. Al termine del tirocinio il docente deve partecipare ad un concorso pubblico tenuto direttamente dagli istituti scolastici; superato il quale verrà assegnato a tempo indeterminato ad una scuola. La complessità del nuovo iter formativo trova la propria ragione d'essere nella necessità di sostituire sempre più l'attuale elevato numero di docenti precari con soli insegnanti a tempo indeterminato.
Con l'altro decreto legislativo invece il Governo da attuazione ad un altro importante aspetto della Legge 53/2003, ossia alla riforma del secondo ciclo di istruzione (le ex scuole medie superiori), strutturato sul sistema dei licei (artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutica, scientifico, tecnologico e quello delle scienze umane) e sul sistema dell'istruzione e formazione professionale (quest'ultimo gestito dalle Regioni). L'operatività è prevista per l'anno scolastico 2007/2008.
Al fine di comprendere meglio la portata di questo decreto legislativo (in particolar modo per il mondo del lavoro) è opportuno fare un passo indietro e ricordare che la Riforma Moratti, al fine di avvicinare i giovani studenti all'attività lavorativa ha previsto che il diritto dovere di istruzione e formazione (che ha trovato attuazione con il Dlgs 15/04/2005 n.76) garantito per 12 anni e comunque fino al 18° anno di età possa essere espletato anche attraverso l'alternanza scuola lavoro, ossia attraverso la possibilità che lo studente frequenti alcuni periodi sui banchi di scuola alternati ad altri periodi passati in azienda.
La legge 53/2003 ha stabilito che l'esperienza svolta sui luoghi di lavoro possa avvenire o attraverso tirocini o stages oppure attraverso la prima tipologia di apprendistato prevista dalla Riforma Biagi, ossia quella per il diritto dovere di istruzione e formazione. L'alternanza scuola lavoro ha trovato la propria disciplina iniziale (oltre che nella legge 53/2003) nel decreto legislativo 15/04/2005 n.77 che ne ha dato attuazione.
E' in ogni caso necessario sottolineare che per la piena operatività dell'alternanza scuola lavoro (e quindi anche della prima tipologia di apprendistato ex DLgs 276/2003) sono necessari altri provvedimenti attuativi. Uno di questi è appunto il decreto legislativo 17/10/2005 recentemente firmato dal Presidente della Repubblica, che disciplina il secondo ciclo educativo di istruzione e formazione nel quale trova collocazione l'alternanza scuola lavoro e l'apprendistato.
Più precisamente quest'ultimo decreto legislativo stabilisce che lo studente possa passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa durante la vita scolastica. La frequenza di un sistema piuttosto che di un altro garantisce allo studente dei crediti formativi che possono essere fatti valere durante il predetto passaggio (questo al fine di non dover ricominciare il tutto dall'inizio nel caso in cui si sia passati ad un altro sistema diverso da quello scelto inizialmente una volta concluso il primo ciclo di istruzione).
I crediti formativi sono riconosciuti anche nel caso in cui il giovane scelga di effettuare esercitazioni pratiche ed esperienze formative in azienda attraverso tirocini o stage aziendali (ossia attraverso l'alternanza scuola lavoro di cui al DLgs 77/2005 anche al di fuori dell'orario scolastico) oppure tramite esperienze lavorative maturate nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'art. 48 del Dlgs 276/2003.
In sostanza l'iter per poter avviare in azienda adolescenti con contratto di apprendistato all'età di 15 anni (così come previsto dalla Riforma Biagi e dalla Riforma Moratti) è ancora lungo. Nel frattempo possiamo stipulare con loro tirocini formativi e stage previa convenzione con l'istituto scolastico.
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