In G.U. i chiarimenti ministeriali sul Libro Unico del lavoro
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 20 datata 21 agosto 2008, pubblicata sulla G.U. n. 200 del 27/08/2008, dirama importanti chiarimenti relativamente al nuovo Libro Unico del Lavoro (LUL) e alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi ai rapporti di lavoro.
L'entrata in vigore del nuovo libro unico, a decorrere dal giorno 19 agosto 2008, abroga definitivamente sia il libro matricola sia il registro d'impresa. Tuttavia, fino al 16 gennaio 2009, sarà possibile utilizzare i vecchi libri paga e presenze, in luogo del libro unico, per adempiere agli obblighi amministrativi.
La circolare del Ministero del lavoro apre la possibilità di tenuta del LUL con la modalità informatica. I documenti informatici che compongono il libro del lavoro devono avere la forma di documenti statici non modificabili e devono essere emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica. Il libro unico elettronico, gestito su supporti magnetici, deve essere disponibile a verifiche ispettive su supporto cartaceo o informatico, in formato pdf.
Riguardo agli obblighi di iscrizione, la circolare precisa che i lavoratori in somministrazione devono essere registrati, dall'utilizzatore, solo con i dati identificativi, mentre la registrazione integrale deve essere effettuata esclusivamente dal somministratore.
Non vanno iscritti i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione sono esclusi dalle registrazioni se se svolgono l'attività in forma professionale. Non devono essere iscritti, inoltre, i collaboratori delle imprese familiari, i coadiuvanti e i soci lavoratori di attività commerciali o artigiane, per i quali sarà necessario effettuare una preventiva comunicazione all'INAIL.
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